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quisiti (esportabilità della prestazione); cui la trattazione dei periodi coincidenti e i cri-
• la totalizzazione dei periodi di assicura- teri di conversione dei periodi espressi in uni-
zione e contribuzione, grazie alla quale i tà temporali diverse.
periodi assicurativi maturati nei vari Stati si La totalizzazione “europea” non prevede
cumulano, nel rispetto e nei limiti delle sin- oneri a carico dell’assicurato e non compor-
gole legislazioni nazionali, per consentire il ta il trasferimento dei contributi da un Paese
perfezionamento dei requisiti richiesti per il ad un altro. In altri termini, mediante la tota-
diritto alle prestazioni nel proprio Stato. lizzazione la contribuzione estera viene con-
siderata come se fosse versata in Italia, con-
Regolamenti e Paesi sentendo di sommare i periodi assicurati-
I regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. vi non sovrapposti temporalmente matura-
987/2009 sono applicabili anche ai libe- ti presso i vari Stati membri e per qualsiasi ti-
ri professionisti e a tutti i rapporti di lavo- po di contribuzione (obbligatoria, da riscatto,
ro intrattenuti nei seguenti Stati e riguar- volontaria e figurativa) per il raggiungimento
dano: dei requisiti contributivi previsti per il diritto a
– dal 1° maggio 2010, ai 27 Stati mem- pensione secondo la legislazione di uno Stato
bri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, (art. 51 Reg. CE n. 883/2004).
Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Fin- Il diritto a pensione viene accertato in cia-
landia, Francia, Germania, Grecia, Irlan- scun Paese - qualora manchi il requisito au-
da, Italia, Lettonia, Lituania, Lussembur- tonomo - sommando i periodi contributivi
go, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogal- (italiani ed esteri). Se la contribuzione di uno
lo, Regno Unito (salvo le norme specifi- Stato è sufficiente da sola per dar luogo au-
che su Brexit), Repubblica Ceca, Roma- tonomamente alla pensione, il lavoratore la
nia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sve- può ottenere senza ricorrere alla totalizza-
zia, Ungheria; zione dei periodi di lavoro svolti in altro Sta-
– dal 1° aprile 2012 alla Svizzera; to. Ciò significa che è possibile che la totaliz-
– dal 1° giugno 2012, i nuovi regolamen- zazione non operi in un Paese ed operi inve-
ti sono stati estesi ai tre Paesi che han- ce nel solo Paese in cui sia necessaria per il
no aderito all’Accordo sullo Spazio Eco- conseguimento dei requisiti (totalizzazione
nomico Europeo (Accordo SEE): Islanda, unilaterale).
Liechtenstein e Norvegia.
• Periodo contributivo minimo di 12 mesi
Per poter accedere alla totalizzazione, il lavo-
• Come opera il cumulo dei periodi contributivi ratore deve poter vantare un periodo minimo
I periodi di lavoro maturati nei diversi Sta- di assicurazione e contribuzione di 52 set-
ti membri possono essere valorizzati ai fini timane in ciascuno Stato (art. 57 Reg. CE n.
pensionistici mediante l’istituto della totaliz- 883/2004), costituiti dai periodi utili per il “di-
zazione europea, che consente all’assicurato ritto”, vale a dire relativi all’anzianità assicu-
la possibilità di cumulare i periodi assicurativi rativa, nonché quelli utili per la “misura”, vale
nazionali ed esteri al fine di maturare il dirit- a dire che incidono sull’ammontare della pre-
to a pensione, sempre nel rispetto e nei limiti stazione.
delle singole legislazioni nazionali. In presenza di periodi lavorativi inferiori a 52
Il principio cardine della totalizzazione trova settimane, i contributi comunque vengono
la sua disciplina all’art. 6 del Regolamento CE presi in considerazione dall’altro Stato ai fi-
883/2004. Gli artt. 12 e 13 del Regolamento ni dell’accertamento dei propri requisiti pen-
CE n. 987/2009 regolano criteri operativi, tra sionistici.
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