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previdenza





                   Riquadro 1 - Inarcassa: adeguamento età pensionabile
                   Per il 2019, l’età minima di pensionamento ordinario è stata adeguata di 3 mesi (innalzandola a 66 anni e 3 mesi); per
                   il 2020 e il 2021 non si è proceduto ad alcun adeguamento, in quanto la variazione della speranza di vita, rilevata nelle
                   tavole di mortalità specifiche H54 (+1,2 mesi) e H55 (+1,08 mesi), è risultata inferiore ai 3 mesi previsti da RGP.
                   Per il 2022 si è proceduto, invece, all’adeguamento di 3 mesi (66 anni e 6 mesi): la tavola H56 ha rilevato un incremento di
                   speranza di vita, rispetto alla H55, pari a 2,16 mesi, che, cumulato con gli incrementi precedenti, è risultato pari a +4,44,
                   superiore ai 3 mesi previsti da RGP.
                   L’incremento della speranza di vita in eccedenza rispetto ai 3 mesi applicati per l’anno 2022 (cioè, 1,44 mesi) è stato “as-
                   sorbito” nel 2023: la tavola H57, infatti, nel confronto con la tavola H56, ha evidenziato una diminuzione della speranza di
                   vita di 1,56 mesi, che cumulata con il residuo del 2022 (+1,44 mesi) ha determinato una riduzione di 0,12 mesi. Per il 2023,
                   pertanto, l’età ordinaria di pensione non ha subìto adeguamenti rimando fissa a 66 anni e 6 mesi.
                   Requisiti anagrafici per la PVU di Inarcassa (anni + mesi)
                                  2014   2015  2016  2017  2018   2019  2020  2021   2022  2023  2024
                    Età ordinaria  65a+3m  65a+6m  65a+9m  66a  66a  66a+3m 66a+3m  66a+3m  66a+6m  66a+6m  66a+6m
                    Coorte dei nati nel  1949  1950  |-----1951-----|  1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958
                    - RGP”2012”   +3 mesi  +3 mesi  +3 mesi  +3 mesi  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -
                    - aggancio alla   - -  - -     - -      +1,8   +1,2   +1,2   +1,08   +2,16   -1,56   -0,36
                    speranza di vita                       mesi   mesi  mesi  mesi   mesi  mesi  mesi
                                                                              +2,28   +4,44   -0,12   -0,48
                           cumulato                              +3 mesi      mesi   mesi  mesi  mesi
                                                                                    +1,44
                           residuo *                             0 mesi
                                                                                     mesi
                    Età anticipata         63 anni         63 anni  63a+3m  63a+3m  63a+3m  63a+6m  63a+6m  63a+6m
                    Età posticipata        70 anni         70 anni  70a+3m  70a+3m  70a+3m  70a+6m  70a+6m  70a+6m
                   *  incremento di speranza di vita residuo post aggiornamento età ordinaria.
                   Anche nel 2024, l’età pensionabile resterà invariata. La variazione della speranza di vita relativa all’età ordinaria di
                   pensione arrotondata per difetto (66 anni), calcolata come “differenza tra i valori registrati nell’ultima tavola di mortalità
                   specifica di INARCASSA e in quella immediatamente precedente”, ha evidenziato una riduzione di 0,36 mesi. Questa lieve
                   riduzione, registrata nell’ultima tavola H58, va sommata, sempre ai sensi dell’art. 20.1 di RGP, alla riduzione residua di
                   0,12 mesi derivante dall’aggiornamento dello scorso anno: il saldo netto tra le due variazioni è pari a -0,48 mesi.



                   Allegato 1 - Sistema pensionistico pubblico
                   Quadro normativo riferimento sull’adeguamento automatico dei requisiti di accesso alla pensione
                   •  D.L. 78/2009 (art. 22 ter, c. 2)
                      Introduce l’adeguamento dell’età pensionabile alla speranza di vita media della popolazione italiana, accertata dall’I-
                      stat, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
                      In sede di prima applicazione (2015), la variazione della speranza di vita è calcolata con riferimento al quinquennio
                      precedente e l’incremento dell’età non può superare i 3 mesi.
                   •  D.L. 78/2010 (art. 12 ter, c. 12bis)
                      In attuazione del D.L. 78/2009, conferma la decorrenza dall’1/1/2015 e stabilisce:
                      –  i requisiti da adeguare:  i) Pensione di vecchiaia: età pensionabile (no l’anzianità minima di 20 anni);
                                         ii) Pensione anticipata: requisito di anzianità;
                      –  cadenza triennale;
                      –  funzionamento del meccanismo:
                      –  calcolo della variazione della speranza di vita nel precedente triennio e all’età di 65 anni;
                      –  adeguamento non può superare i 3 mesi;

                                                                                                  (segue)

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