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previdenza




                  2. La totalizzazione dei periodi assicurativi in  anno (52 settimane), mentre nelle convenzio-
                  ambito extra UE – Le bilaterali             ni bilaterali questo periodo è stabilito da ogni
                  Le disposizioni in materia di totalizzazione si  singola convenzione.
                  applicano anche per il lavoro svolto nei paesi  I periodi assicurativi  esteri da  prendere  in
                  extracomunitari con cui l’Italia abbia stipulato  considerazione ai fini della totalizzazione non
                  convenzioni bilaterali sulla sicurezza sociale.   devono essere sovrapposti temporalmente
                  Come per la totalizzazione europea, la tota-  ai periodi accreditati in Italia.
                  lizzazione internazionale non comporta il tra-  Tra i paesi legati da convenzioni bilaterali esi-
                  sferimento dei contributi da uno Stato all’al-  stono due modelli di totalizzazione dei con-
                  tro, ma consente di tener conto, ai soli fi-  tributi:
                  ni dell’accertamento del diritto alla pensione,  1)  totalizzazione semplice: si prendono in
                  dei contributi maturati nei Paesi convenzio-   considerazione i periodi assicurativi dei due
                  nati in cui l’interessato ha lavorato.         paesi contraenti la convenzione. Se in ba-
                  La totalizzazione internazionale è ammessa     se alla convenzione stipulata sono sta-
                  a condizione che il lavoratore possa far valere   ti versati contributi a sufficienza per l’otte-
                  un periodo minimo di assicurazione e contri-   nimento di un trattamento pensionistico, il
                  buzione nel Paese che deve effettuare il cu-   lavoratore percepirà una pensione pro-rata
                  mulo dei contributi per concedere la pensio-   erogata da ciascun paese contraente;
                  ne. In base ai Regolamenti UE il periodo mi-  2)  totalizzazione multipla:  alcune Conven-
                  nimo richiesto in ciascuno Stato è pari ad un   zioni bilaterali di sicurezza sociale stipu-



                    Stati e convenzioni bilaterali di sicurezza sociale
                    Argentina                  Repubblica di Capoverde
                    Australia                  Repubblica di Corea
                    Brasile                    Repubblica di San Marino
                    Canada e Québec            Santa Sede
                                                                         (*) I Paesi dell’ex-Jugoslavia  sono i se-
                    Paesi dell’ex-Jugoslavia (*)  Tunisia                guenti
                                                                         • Repubblica di Bosnia-Erzegovina
                    Israele                    Turchia
                                                                         • Repubblica del Kosovo
                    Isole del Canale e Isola di Man  U.S.A (Stati Uniti d’America)  • Repubblica di Macedonia
                                                                         • Repubblica di Montenegro
                    Messico                    Uruguay
                                                                         •  Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regio-
                    Principato di Monaco       Venezuela                   ne autonoma)
                   La totalizzazione multipla è prevista dalle Convenzioni stipulate dall’Italia con i seguenti Paesi: Argentina, Canada,
                   Repubblica di Capoverde, Repubblica di San Marino, Spagna,
                   Svezia, Svizzera, Tunisia, Uruguay

                   Le convenzioni bilaterali tra lo Stato italiano e gli Stati extra UE si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che
                   possono vantare un periodo contributivo accreditato presso le gestioni previdenziali dell’INPS. Le suddette convenzioni
                   possono estendersi anche ai liberi professionisti ma solo a condizione che sia possibile fare valere contestualmente in
                   Italia una posizione assicurativa presso l’INPS.
                   Ai fini del diritto alle prestazioni in Italia la contribuzione estera deve essere considerata anche nelle ipotesi in cui abbia
                   già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera (v. circolare INPS n. 60 del 2017).
                   Pertanto, anche qualora il lavoratore percepisca già una pensione estera sulla base dei contributi versati, potrà comunque
                   ottenere la pensione in regime di totalizzazione o cumulo internazionale.
                   Un breve esempio potrebbe aiutare a capire.




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