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previdenza
2. La totalizzazione dei periodi assicurativi in anno (52 settimane), mentre nelle convenzio-
ambito extra UE – Le bilaterali ni bilaterali questo periodo è stabilito da ogni
Le disposizioni in materia di totalizzazione si singola convenzione.
applicano anche per il lavoro svolto nei paesi I periodi assicurativi esteri da prendere in
extracomunitari con cui l’Italia abbia stipulato considerazione ai fini della totalizzazione non
convenzioni bilaterali sulla sicurezza sociale. devono essere sovrapposti temporalmente
Come per la totalizzazione europea, la tota- ai periodi accreditati in Italia.
lizzazione internazionale non comporta il tra- Tra i paesi legati da convenzioni bilaterali esi-
sferimento dei contributi da uno Stato all’al- stono due modelli di totalizzazione dei con-
tro, ma consente di tener conto, ai soli fi- tributi:
ni dell’accertamento del diritto alla pensione, 1) totalizzazione semplice: si prendono in
dei contributi maturati nei Paesi convenzio- considerazione i periodi assicurativi dei due
nati in cui l’interessato ha lavorato. paesi contraenti la convenzione. Se in ba-
La totalizzazione internazionale è ammessa se alla convenzione stipulata sono sta-
a condizione che il lavoratore possa far valere ti versati contributi a sufficienza per l’otte-
un periodo minimo di assicurazione e contri- nimento di un trattamento pensionistico, il
buzione nel Paese che deve effettuare il cu- lavoratore percepirà una pensione pro-rata
mulo dei contributi per concedere la pensio- erogata da ciascun paese contraente;
ne. In base ai Regolamenti UE il periodo mi- 2) totalizzazione multipla: alcune Conven-
nimo richiesto in ciascuno Stato è pari ad un zioni bilaterali di sicurezza sociale stipu-
Stati e convenzioni bilaterali di sicurezza sociale
Argentina Repubblica di Capoverde
Australia Repubblica di Corea
Brasile Repubblica di San Marino
Canada e Québec Santa Sede
(*) I Paesi dell’ex-Jugoslavia sono i se-
Paesi dell’ex-Jugoslavia (*) Tunisia guenti
• Repubblica di Bosnia-Erzegovina
Israele Turchia
• Repubblica del Kosovo
Isole del Canale e Isola di Man U.S.A (Stati Uniti d’America) • Repubblica di Macedonia
• Repubblica di Montenegro
Messico Uruguay
• Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regio-
Principato di Monaco Venezuela ne autonoma)
La totalizzazione multipla è prevista dalle Convenzioni stipulate dall’Italia con i seguenti Paesi: Argentina, Canada,
Repubblica di Capoverde, Repubblica di San Marino, Spagna,
Svezia, Svizzera, Tunisia, Uruguay
Le convenzioni bilaterali tra lo Stato italiano e gli Stati extra UE si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che
possono vantare un periodo contributivo accreditato presso le gestioni previdenziali dell’INPS. Le suddette convenzioni
possono estendersi anche ai liberi professionisti ma solo a condizione che sia possibile fare valere contestualmente in
Italia una posizione assicurativa presso l’INPS.
Ai fini del diritto alle prestazioni in Italia la contribuzione estera deve essere considerata anche nelle ipotesi in cui abbia
già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera (v. circolare INPS n. 60 del 2017).
Pertanto, anche qualora il lavoratore percepisca già una pensione estera sulla base dei contributi versati, potrà comunque
ottenere la pensione in regime di totalizzazione o cumulo internazionale.
Un breve esempio potrebbe aiutare a capire.
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