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– adeguamento non è effettuato in caso di riduzione della speranza di vita;
– in caso di frazione di mese, l’aggiornamento è effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo e il
risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell’incremento della speranza di vita per 12 con
arrotondamento all’unità;
A livello procedurale: i) Istat rende disponibile il dato sulla speranza di vita (entro il 30/6); ii) Decreto MEF, di concerto
con Ministero del lavoro, stabilisce l’adeguamento dei requisiti, almeno un anno prima della decorrenza di ogni ag-
giornamento.
• D.L. 98/2011 (art. 18, c. 4)
Introduce 2 modifiche: il primo adeguamento è anticipato al 2013 (in luogo del 2015); Istat calcola la variazione della
speranza di vita entro il 31/12 (in luogo del 30/6).
• D.L. 201/2011 (art. 24, c. 13)
La cadenza dell’adeguamento viene modificata da triennale a biennale dal 2019 (ossia successivamente all’adegua-
mento effettuato nel 2019).
• L. 205/2017 (art. 1, c. 146)
Adegua i criteri di computo della speranza di vita alla cadenza biennale introdotta dal D.L.201:
– la variazione della speranza di vita è pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del bien-
nio di riferimento e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;
– per il 1° adeguamento biennale (1/1/2021), la variazione della speranza di vita è pari alla differenza tra la media
dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nel 2016.
Riguardo alla misura degli adeguamenti, è confermato che: i) gli incrementi non possono superare 3 mesi (salvo recupero
in sede degli aggiornamenti successivi); ii) gli adeguamenti non sono effettuati in caso di riduzione della speranza di vita
(salvo recupero).
Allegato 2 - Sistema pubblico: i canali di accesso al pensionamento ordinario e anticipato
Accanto alla Pensione di vecchiaia ordinaria e alla Pensione anticipata, negli anni più recenti sono stati introdotti altri
canali per favorire la flessibilità in uscita, quali Quota 103 e Opzione donna e, per le categorie più svantaggiate, l’Ape
sociale. Si tratta di misure transitorie, prorogate ogni anno, per evitare il ritorno ai requisiti della Riforma Fornero, riman-
dando ad un secondo momento l’adozione di una riforma strutturale.
Quota 100, misura sperimentale per il triennio 2019-2021 (62a di età + 38a di anzianità), poi Quota 102 nel 2022 e Quota
103 nel 2023, costituiscono una battuta d’arresto nel processo di riforma del nostro Paese e vengono considerate, anche
dall’Ocse, misure in contrasto con l’equità inter-generazionale e con il metodo contributivo. A fronte di un’età pensionabile
più bassa, infatti, il calcolo della pensione non è stato modificato: la quota retributiva non è stata interessata da “correzio-
ni attuariali”; solo quella contributiva risente di Coefficienti di trasformazione più contenuti in relazione alla più bassa età
pensionabile. Queste misure producono un maggior onere pensionistico e ne “scaricano” il peso sulle generazioni future.
Opzione donna, invece, prevede un metodo di calcolo interamente contributivo.
Requisiti di pensionamento, anno 2023
Pensione di Pensione Quota 103 Opzione Ape per memoria:
vecchiaia Anticipata donna (1) Sociale (2) Quota 102
(anni + mesi) ordinaria (prorogata al 2023) (prorogata al 2023) (prorogata al 2023) nel 2022
58 con 2 o più figli
Età 67 - 62 59 con 1 figlio 63 64
60 senza figli
Anzianità 20 M: 42a+10m 41 35 30-32-36 38
F: 41a+10m
Adeguamento a SI NO NO NO NO NO
speranza di vita (fino al 2026)
(1) Pensione interamente contributiva. (2) Anzianità di: 30 anni per i disoccupati di lungo corso, i caregiver e gli invalidi; 32 anni
per gli operai edili; 36 anni per i lavori gravosi.
(segue)
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