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–  adeguamento non è effettuato in caso di riduzione della speranza di vita;
                      –  in caso di frazione di mese, l’aggiornamento è effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo e il
                         risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell’incremento della speranza di vita per 12 con
                         arrotondamento all’unità;
                      A livello procedurale: i) Istat rende disponibile il dato sulla speranza di vita (entro il 30/6); ii) Decreto MEF, di concerto
                      con Ministero del lavoro, stabilisce l’adeguamento dei requisiti, almeno un anno prima della decorrenza di ogni ag-
                      giornamento.
                   •  D.L. 98/2011 (art. 18, c. 4)
                      Introduce 2 modifiche: il primo adeguamento è anticipato al 2013 (in luogo del 2015); Istat calcola la variazione della
                      speranza di vita entro il 31/12 (in luogo del 30/6).
                   •  D.L. 201/2011 (art. 24, c. 13)
                      La cadenza dell’adeguamento viene modificata da triennale a biennale dal 2019 (ossia successivamente all’adegua-
                      mento effettuato nel 2019).
                   •  L. 205/2017 (art. 1, c. 146)
                      Adegua i criteri di computo della speranza di vita alla cadenza biennale introdotta dal D.L.201:
                      –  la variazione della speranza di vita è pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del bien-
                         nio di riferimento e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;
                      –  per il 1° adeguamento biennale (1/1/2021), la variazione della speranza di vita è pari alla differenza tra la media
                         dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nel 2016.
                   Riguardo alla misura degli adeguamenti, è confermato che: i) gli incrementi non possono superare 3 mesi (salvo recupero
                   in sede degli aggiornamenti successivi); ii) gli adeguamenti non sono effettuati in caso di riduzione della speranza di vita
                   (salvo recupero).



                   Allegato 2 - Sistema pubblico: i canali di accesso al pensionamento ordinario e anticipato
                   Accanto alla Pensione di vecchiaia ordinaria e alla Pensione anticipata, negli anni più recenti sono stati introdotti altri
                   canali per favorire la flessibilità in uscita, quali Quota 103 e Opzione donna e, per le categorie più svantaggiate, l’Ape
                   sociale. Si tratta di misure transitorie, prorogate ogni anno, per evitare il ritorno ai requisiti della Riforma Fornero, riman-
                   dando ad un secondo momento l’adozione di una riforma strutturale.
                   Quota 100, misura sperimentale per il triennio 2019-2021 (62a di età + 38a di anzianità), poi Quota 102 nel 2022 e Quota
                   103 nel 2023, costituiscono una battuta d’arresto nel processo di riforma del nostro Paese e vengono considerate, anche
                   dall’Ocse, misure in contrasto con l’equità inter-generazionale e con il metodo contributivo. A fronte di un’età pensionabile
                   più bassa, infatti, il calcolo della pensione non è stato modificato: la quota retributiva non è stata interessata da “correzio-
                   ni attuariali”; solo quella contributiva risente di Coefficienti di trasformazione più contenuti in relazione alla più bassa età
                   pensionabile. Queste misure producono un maggior onere pensionistico e ne “scaricano” il peso sulle generazioni future.
                   Opzione donna, invece, prevede un metodo di calcolo interamente contributivo.

                   Requisiti di pensionamento, anno 2023
                                Pensione di   Pensione  Quota 103    Opzione        Ape      per memoria:
                                 vecchiaia   Anticipata             donna (1)     Sociale (2)  Quota 102
                     (anni + mesi)  ordinaria       (prorogata al 2023)  (prorogata al 2023)  (prorogata al 2023)  nel 2022
                                                                 58 con 2 o più figli
                        Età        67         -          62        59 con 1 figlio  63          64
                                                                   60 senza figli
                      Anzianità    20     M: 42a+10m     41            35         30-32-36      38
                                          F: 41a+10m
                    Adeguamento a   SI       NO          NO           NO            NO          NO
                    speranza di vita      (fino al 2026)
                   (1) Pensione interamente contributiva. (2) Anzianità di: 30 anni per i disoccupati di lungo corso, i caregiver e gli invalidi; 32 anni
                   per gli operai edili; 36 anni per i lavori gravosi.

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