Page 37 - Inarcassa 4_2022
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spazio aperto
        a cura di M. P. Irene Fiorentino



                                      Le domande degli iscritti




                                      Contratto PNRR e iscrizione a Inarcassa
                                      La presente per chiedere informazioni circa gli eventuali adempimen-
                                      ti da compiere in seguito alla accettazione di un contratto PNRR con
                                      una pubblica amministrazione di tre anni. Sono iscritto ad Inarcassa ed
                                      è mia intenzione mantenere l’iscrizione: quali adempimenti contributi-
                                      vi devo effettuare? Nel caso fossi costretto a cancellarmi da Inarcassa
                                      per la durata del contratto di PNRR come recuperare la contribuzione
                                      versata presso l’Inps dipendenti?

                                                                              Un ingegnere di Reggio Emilia

                                      Gentile Ingegnere, ai sensi dell’art. 1 commi 7-ter e 7-quater all’art. 1 del D.L.
                                      n. 80/2021, come modificato dall’art. 31 del D.L. 6 novembre, n. 152, e del
                                      decreto interministeriale di attuazione del 2 settembre 2022, i professioni-
                                      sti assunti dalle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro a tempo
                                      determinato PNRR:
                                      –  non sono tenuti alla cancellazione dall’albo professionale;
                                      –  hanno la facoltà di mantenere l’iscrizione presso la Cassa previdenziale di
                                         appartenenza.
                                      Nel caso il professionista non opti per il mantenimento dell’iscrizione al pro-
                                      prio Ente di riferimento potrà chiedere la ricongiunzione dei periodi di lavoro
                                      prestati ex PNRR senza sostenere alcun onere.
                                      I professionisti iscritti ad Inarcassa e assunti con contratto di lavoro a tempo
                                      determinato possono scegliere:
                                      1.  La cancellazione (art. 2 del DM del 02/09/2022). La posizione sarà assi-
                                         milata all’esclusione, per assoggettamento ad altra forma di previdenza
                                         obbligatoria. Il professionista dovrà soltanto versare il contributo integra-
                                         tivo sul volume di affari professionale prodotto nel periodo.
                                      2.  Il mantenimento dell’iscrizione (art. 3 del DM del 02/09/2022). Duran-
                                         te il periodo di assunzione presso la PA, il professionista dovrà versare il
                                         contributo integrativo e soggettivo (minimi e conguaglio), nonché il contri-
                                         buto di paternità, con esclusione del contributo di maternità in quanto la
                                         relativa copertura è assicurata dall’INPS.
                                      In caso di cancellazione: Lei non può godere delle prestazioni assistenzia-
                                      li durante il periodo in cui risulta cancellato. Al termine del rapporto di la-
                                      voro presso la PA, dovrà richiedere la reiscrizione ad Inarcassa e potrà ri-
                                      congiungere il periodo assicurativo maturato presso l’Inps senza oneri a
                                      suo carico.
                                      In caso di mantenimento dell’iscrizione il periodo di iscrizione ad Inarcassa
                                      resta valido ai fini del diritto e del calcolo dell’anzianità previdenziali. Duran-
                                      te il periodo in cui viene assunto l’incarico di lavoro presso la PA, come previ-
                                      sto dal PNRR, non sono invece cumulabili le prestazioni assistenziali erogate




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