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professione
In questo modo ci sono notevoli benefici per
tutti: i committenti beneficiano, soprattutto
economicamente, di questa sinergia proget-
tuale, dal momento che tutti gli aspetti sono
valutati in maniera integrata, ottimizzando-
ne la realizzazione; i progettisti, che non han-
no le mani legate da numerosi e spesso in-
sormontabili vincoli tecnici e possono trova-
re soluzioni tecniche migliori, potendo spa-
ziare maggiormente nella scelta; la collettivi-
tà, in quanto il risultato finale sarà certamen-
te migliore di quello ottenibile sommando se-
quenzialmente il contributo di diversi attori.
Chi coordina l’intera progettazione? Chi ha il
compito di dettare la linea? Forse è arrivato il
momento di pensare, anche per il settore del-
le costruzioni, a un project manager, una figu-
ra che non è ancora diffusa. Nei lavori pubbli- di progetto costituisce un vincolo per l’eserci-
ci dovrebbe essere il Responsabile unico del zio dell’attività, per cui diventa fondamentale
procedimento (RUP), in quelli privati il respon- la conoscenza della destinazione d’uso e del-
sabile tecnico del committente, ma spesso le possibili variazioni di materiale combustibi-
entrambi non sono sufficientemente valoriz- le nell’ambito della vita dell’attività. <
zati, anche dal punto di vista economico.
Pertanto la resistenza al fuoco è un aspetto
fondamentale nel calcolo delle strutture, che IL NUOVO DECRETO DEL MINISTERO
non può normalmente essere trascurato. So- DELL’INTERNO
lo quando l’incendio non è significativo si può
omettere la verifica di resistenza al fuoco. Ma Il decreto del Ministero dell’Interno del 14 febbraio 2020
quando è possibile trascurarla? La risposta relativo all’aggiornamento della sezione V all’allegato 1
è in mano al progettista, il quale potrà trar- al decreto del 3 agosto 2015, “concernente l’approvazio-
re questa conclusione a seguito di un’attenta ne di norme tecniche di prevenzione incendi” è entrato in
valutazione. E quando è trascurabile l’evento vigore lo scorso aprile. Questo decreto si è reso neces-
sario a seguito dell’emanazione del D.M. del 18 ottobre
incendio in un’opera da costruzione? L’unica 2019, provvedimento che ha profondamente modificato
risposta sensata, che non richiede valutazio- l’allegato tecnico al D.M. del 03 agosto 2015, meglio noto
ni strutturali di resistenza al fuoco, è un ca- come Codice di Prevenzione Incendi.
rico d’incendio specifico di progetto inferiore Con il decreto di allineamento si vanno a sostituire le
a 100 MJ/mq (se calcolato con riferimento al Regole tecniche verticali (RTV) al Codice di prevenzione
D.M. 09.03.2007) oppure inferiore a 200 MJ/ incendi già pubblicate nel 2016 (V.4 “Uffici” e V.5 “Attivi-
mq (se calcolato con riferimento al Codice di tà ricettive turistico-alberghiere”), nel 2017 (V.6 “Autori-
P.I., che può essere utilizzato per una proget- messe” e V.7 “Attività scolastiche”) e nel 2018 (V.8 “Atti-
vità commerciali”) con le nuove che
tazione complessiva di P.I. e non solo per la non presentano, tuttavia, modifiche
resistenza al fuoco). Con questi valori non so- significative.
no richiesti requisiti di resistenza al fuoco. Per Il testo del decreto è pubblicato sul-
essere sicuri che il carico d’incendio specifi- la Gazzetta Ufficiale Serie Generale
co di progetto sia sempre lo stesso è dovero- n. 57 del 6 marzo 2020. Inquadra il
so ricordare che il carico d’incendio specifico Qr Code per leggere il decreto.
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