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per gli adempimenti di competenza, e all’in-  debitati alla parte soccombente, se indivi-
                  teressato una Relazione contenente quanto  duata, altrimenti in parti uguali.
                  previsto al paragrafo 8.                    Per quanto non previsto nel presente articolo
                                                              si rinvia alla normativa vigente sull’arbitrato.
                  8.3  Procedimento  in  caso  di  violazione  del
                  codice etico da parte dei componenti del co-  9. Sanzioni in caso di violazione del Codice
                  mitato etico                                Etico
                  Il soggetto interessato della violazione può,  Salvo quanto previsto dal paragrafo 9.1, l’in-
                  entro 30 giorni dal ricevimento della Relazio-  dividuazione e la formulazione delle sanzioni
                  ne, presentare un ricorso avverso la decisio-  sono lasciate alla discrezionalità del Comita-
                  ne del Comitato Etico o del Consiglio di Am-  to Etico, che, nei limiti di seguito indicati, de-
                  ministrazione in caso di violazione da parte di  ve tener conto dei principi di proporzionalità e
                  tutti i componenti.                         di adeguatezza delle stesse rispetto alla vio-
                  L’esame  del  ricorso  sarà  effettuato  trami-  lazione contestata.
                  te un Arbitrato composto da un Collegio di  In particolare, la sanzione dovrà essere op-
                  tre arbitri, due nominati rispettivamente dal  portunamente graduata sulla base dei se-
                  Consiglio  di  Amministrazione  di  Inarcassa  e  guenti elementi:
                  dal soggetto interessato della violazione ed  •  Tipologia della violazione compiuta;
                  uno nominato da entrambe le parti, con fun-  •  Rilevanza degli obblighi violati ed entità
                  zioni di Presidente. In caso di mancato accor-  del danno o del grado di pericolo arrecato
                  do tra le parti sulla designazione del Presi-  all’Ente, agli utenti o a terzi dal disservizio
                  dente del Collegio arbitrale, quest’ultimo ver-  determinatosi come conseguenza dell’in-
                  rà sorteggiato tra i nominativi compresi in    frazione;
                  una apposita lista di nomi, in numero non su-  •  Circostanze nel cui ambito si è sviluppata
                  periore  a  quattro,  preventivamente  concor-  la condotta;
                  data tra le parti. In difetto, su richiesta di una  •  Presenza e intensità dell’elemento inten-
                  o entrambe le parti, sarà designato dal Tribu-  zionale; grado di negligenza, imprudenza o
                  nale di Roma.                                  imperizia dimostrate, tenuto conto anche
                  Il Collegio arbitrale emetterà il proprio lodo   della prevedibilità dell’evento;
                  entro 30 giorni dalla prima riunione dandone  •  Ai fini dell’eventuale aggravamento della
                  tempestiva comunicazione alle parti.           sanzione devono, altresì, essere conside-
                  I costi dell’arbitrato saranno interamente ad-  rati i seguenti elementi:






                    Eventuale commissione di più   Eventuale concorso di più sog-  Eventuale recidività del suo
                    violazioni nell’ambito della me-  getti nella commissione della   autore o l’aver già ricevuto  in
                    desima condotta.             violazione.                 passato la sanzione dell’am-
                                                                             monimento da parte del Comi-
                                                                             tato Etico.



                  L’applicazione delle sanzioni non pregiudica  conseguire il risarcimento di tutti i danni pa-
                  in ogni caso il diritto della Cassa ad agire nei  titi a causa o per effetto della condotta ac-
                  confronti del soggetto responsabile, al fine di  certata.



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