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spazio aperto
a cura di Mauro di Martino
Le domande degli iscritti
Pensione di vecchiaia in regime di cumulo gratuito
Avendocompiuto 66 anni e 7 mesi in data 21.8.2016 e avendo contribu-
ito sia all’INPS che a Inarcassa con un’anzianità contributiva comples-
siva significativamente superiore a 20 anni, ho maturato il diritto al-
la pensione di vecchiaia in regime di cumulo gratuito ex L. n. 228/2012.
Ho presentato domanda di pensione a Inarcassa, ultimo mio Ente di
iscrizione e quindi competente alla gestione della domanda; quest’ulti-
ma ha accettato con riserva la stessa e non le ha dato ancora seguito
omettendo perfino di provvedere a trasmettere all’INPS, come avreb-
be dovuto, la documentazione afferente la mia posizione previdenziale
impedendo così il perfezionamento del procedimento volto alla liquida-
zione della pensione per la quota INPS.
La circostanza che la mia posizione contributiva presso Inarcassa non
risulti regolare non mi appare sufficiente a impedire il riconoscimento
del diritto alla pensione domandata. La regolarità contributiva non può
in alcun modo costituire un requisito necessario al fine di erogare un
trattamento pensionistico, rispetto al quale un iscritto abbia già matu-
rato tutti i requisiti richiesti; infatti, l’omissione contributiva può incide-
re al più sull’importo del trattamento pensionistico, ma non anche sul
diritto allo stesso, dal momento che nessuna norma prevede che l’o-
missione contributiva determini la perdita o la riduzione dell’anzianità
contributiva già maturata.
Oltre a ciò la mia irregolarità contributiva presso Inarcassa non ha nul-
la a che vedere con la mia posizione previdenziale maturata dopo mol-
ti anni di onorato e lodevole servizio presso l’INPS, dal quale ho tutto il
diritto di vedermi riconoscere il trattamento pro quota di pensione in re-
gime di cumulo gratuito.
Per questi motivi, il fatto che Inarcassa abbia omesso di trasmettere
all’INPS i dati necessari affinché quest’ultimo Ente potesse procede-
re al riconoscimento ed alla materiale erogazione della quota di pensio-
ne in regime di cumulo gratuito di sua spettanza è del tutto illegittimo
e privo di qualsivoglia giustificazione.
Un architetto di Roma
La maturazione dei diritti pensionistici e la stessa costituzione della posizio-
ne previdenziale è condizionata al conseguimento dei requisiti anagrafici e
contributivi, per la cui realizzazione è necessario il versamento di tutti i con-
tributi ed eventuali sanzioni ed interessi dovuti all’Associazione.
L’istruttoria della sua domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumu-
lo contributivo è stata dagli uffici competenti temporaneamente sospesa in
quanto la sua situazione debitoria in termini contributivi non consente il con-
seguimento dei predetti requisiti, non trovando applicazione alla previden-
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