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                                      to di anzianità contributiva pari al numero di anni che intercorrono tra l’età
                                      anagrafica al momento della domanda e l’età pensionabile ordinaria, nella
                                      misura massima di 10 anni. Nel caso in cui il pensionato di invalidità prose-
                                      gua l’esercizio della libera professione maturando il diritto alla pensione di
                                      anzianità o alla pensione di vecchiaia unificata anticipata può chiedere la li-
                                      quidazione di questi trattamenti in sostituzione della pensione di invalidità.
                                      È questo il suo caso e per ciò ora il calcolo previsionale della pensione di vec-
                                      chiaia unificata anticipata viene effettuato sulla base dell’anzianità previ-
                                      denziale effettiva, in quota contributiva dal 01/01/2013.

                                      Supplemento di pensione in caso di cessazione dell’attività
                                      Sono un vecchio ingegnere ancora in attività nonostante i miei 77 anni.
                                      Sono stato dipendente dello Stato fino al 1992 quale insegnante, an-
                                      no in cui mi sono licenziato con 30 anni utili di servizio e mi sono iscritto
                                      alla Cassa continuando ad esercitare la professione, con l’informazione
                                      datami, rivelatasi inesatta, che avrei potuto integrare con i nuovi con-
                                      tributi versati la pensione dello Stato quale insegnante.
                                      Ciò non si è verificato e a seguito della modifica dell’art. 40 dello Statuto,
                                      visto che per maturare la pensione Inarcassa sarebbero occorsi 40 anni,
                                      decisi di chiedere il rimborso dei contributi versati dal 1993 al 1999. Con
                                      i contributi successivamente versati nell’esercizio della professione, ho
                                      ottenuto la pensione che si è poi incrementata ogni 5 anni di contribu-
                                      zione arrivando attualmente a € 72,00 circa al mese. Volendo ora cessa-
                                      re l’attività professionale quale sarà la mia posizione? È possibile l’unifi-
                                      cazione delle due pensioni? Grazie per i chiarimenti che mi potrete dare.
                                      Chiedo infine se è vero che, usufruendo dei servizi erogati dal Servizio
                                      Sanitario Nazionale, non è possibile usufruire di quelli offerti dalla Cassa.


                                                                                  Un ingegnere di Modena

                                      I pensionati di vecchiaia, di vecchiaia unificata e di pensione contributiva che
                                      proseguono  nell’esercizio  dell’attività  professionale  dopo  il  pensionamento
                                      hanno diritto alla prestazione supplementare ogni ulteriori cinque anni di iscri-
                                      zione e contribuzione. La prestazione supplementare è reversibile ai superstiti.
                                      Nel caso di cancellazione da Inarcassa antecedente la maturazione del dirit-
                                      to, l’importo del supplemento è determinato dal montante di tutti i contribu-
                                      ti minimi e conguaglio regolarmente versati fino alla data di cancellazione,
                                      compreso anche il conguaglio riferito all’anno di cancellazione. Dal computo
                                      del montante individuale è escluso il contributo integrativo.
                                      Nel Suo caso, essendo già fruitore di un primo supplemento quinquennale, nel
                                      caso di cessazione dell’attività antecedentemente alla maturazione di un se-
                                      condo quinquennio, le verrà liquidato un secondo supplemento, calcolato co-
                                      me sopra ricordato, che si sommerà al precedente trattamento già in corso.
                                      Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, le prestazioni assicurate da Inar-
                                      cassa sono quelle previste dalla convenzione Inarcassa/RBM anche in alter-
                                      nativa o integrazione a quanto erogato dal Servizio Sanitario Nazionale. <



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