Page 63 - Inarcassa 3_2020
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Una parte dell’ex tratto ferrovia-
rio Genova-Ventimiglia, chiuso
nel 1970, si trasforma in una ci-
clabile lungo il mare, collegando
Varazze a Cogoleto
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pubblica prevista dall’art. 70 comma 3 ter del D.Lgs. 151/2001, limitata in-
vece ai casi poco frequenti (morte o grave infermità della madre, abbandono
del bambino, affidamento esclusivo al padre).
L’indennità di paternità è pari ai tre dodicesimi del 60% del reddito professio-
nale percepito e denunciato ai fini IRPEF dal professionista iscritto nel secondo
anno anteriore a quello dell’evento (es: in caso di nascita nel 2020, l’indennità
sarà calcolata sul reddito 2018). È prevista una indennità minima per i tre mesi
di tutela pari nell’anno 2020 a euro 2.292,00 mentre l’importo massimo ero-
gabile è, sempre con riferimento all’anno 2020, pari a euro 11.460.
Ai fini del riconoscimento della indennità di paternità al padre, rileva solo
l’assenza del diritto alla prestazione da parte della madre e non il mancato
esercizio della domanda di indennità di maternità.
Dalla autodichiarazione da lei trasmessa è emerso che la madre, alla data del-
la nascita del bambino, era iscritta già presso INPS. In tale circostanza, pertan-
to, potrà esserle riconosciuta l’indennità di paternità qualora INPS, in riscontro
alle richieste già da tempo inoltrate e reiterate da Inarcassa, dichiarasse che la
madre del bambino non aveva i requisiti per il riconoscimento della indennità
di maternità, ovvero detti requisiti sussistevano solo parzialmente.
La sua domanda non può per ora essere accolta e gli uffici di Inarcassa po-
tranno riattivare l’istruttoria a ricezione della documentazione richiesta
all’INPS.
Un equivoco sul calcolo della pensione
Sono titolare di pensione di vecchiaia dal 2016. Nel calcolo della pensio-
ne non venivano considerati gli anni di iscrizione ritenuti inefficaci ai fi-
ni del calcolo della pensione (indicati con la sigla SC), precisamente, rife-
riti agli anni 1985 – 1986 – 1987 – 1988, per i quali ad oggi non sono
stati rimborsati i relativi contributi soggettivi come previsto dallo Sta-
tuto Inarcassa che, all’art. 7.7., prevede: “Sono rimborsabili a richiesta i
contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci”.
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