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associazioni
                     Bruno Gabbiani*



                                      Il nuovo codice degli appalti


                                      Riemergono l’appalto integrato e i progetti in house





                        overnare la complessità banalizzan-   È una conseguenza del “caso Morandi”, è il
                        dola: l’emergenza eletta a sistema.  ricorso a un ideale di semplificazione: an-
                 G Dal varo del 1994, la legge quadro sui  cora una legislazione d’emergenza, dettata
                  lavori pubblici è una delle norme più modi-  da contingenze che non tengono in conto la
                  ficate e cassate, testimoniando così la sua  qualità delle opere da realizzare. Una volta
                  debolezza. Ora il Consiglio dei Ministri ha ap-  ancora il Governo, per gestire il groviglio del-
                  provato il nuovo Codice degli appalti. Il testo,  le norme che il Parlamento ha stratificato e
                  alla Parte IV “Della progettazione” all’art. 44,  che rendono ormai impossibile programma-
                  reintroduce l’appalto integrato e la proget-  re le costruzioni pubbliche e private, scaval-
                  tazione in house: “Negli appalti di lavori, con  ca le proprie stesse normative e ricorre ad-
                  la decisione di contrarre […], la stazione ap-  dirittura a procedure che precedentemen-
                  paltante o l’ente concedente, se qualificati,  te erano state giudicate dannose, tanto da
                  può stabilire che il contratto abbia per og-  essere vietate. Ma rimane invece una forte
                  getto la progettazione esecutiva e l’esecu-  motivazione per tale divieto, perché ovvia-
                  zione dei lavori sulla base di un progetto di  mente l’obiettivo odierno di realizzare co-
                  fattibilità tecnico-economica approvato.” e  munque le opere finanziate con i fondi eu-
                  all’art. 45, conferma le “risorse finanziarie  ropei, senza prestare troppa attenzione alle
                  per le funzioni tecniche svolte dai dipenden-  condizioni necessarie per ottenerne la qua-
                  ti […], in misura non superiore al 2 per cento
                  dell’importo dei lavori, dei servizi e delle for-
                  niture, posto a base delle procedure di affi-
                  damento”.
                  È noto che l’appalto integrato era stato ad-
                  dirittura  vietato, con  l’art.  59 del  d.lgs. n.
                  50/2016, anche se successivamente il Mi-
                  nistero aveva stabilito che eccezionalmen-
                  te, fino al 30 giugno 2023, “non sarebbe più
                  stato soggetto alla presenza di una preva-
                  lenza tecnologica o innovativa delle opere da
                  affidare”.
                  Il nuovo testo, viste le urgenze derivanti dai
                  fondi straordinari europei, che si teme di per-
                  dere, individua nuovamente l’appalto inte-
                  grato come strumento idoneo ad accelerare
                  le procedure e a consentire quindi il rispetto
                  di termini tassativi per l’erogazione.



                  * Presidente ALA-Assoarchitetti              iStock.com/jat306




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