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L’art. 2423-bis, aggiornato dal D.Lgs. 6/03 nel punto 1 del comma 1, stabilisce inoltre alcuni postulati generali che devono
essere rispettati nella redazione del bilancio:
1. la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;
2. si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;
3. si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del
pagamento;
4. si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
6. i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. Deroghe a tale principio sono consentite in casi
eccezionali, purché la nota integrativa motivi la deroga e indichi l’influenza sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria
e del risultato economico.
La formazione del bilancio di esercizio inteso come strumento d’informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa
in funzionamento, cioè di un’impresa caratterizzata da una continuità operativa, si fonda su principi contabili. Si tratta dei
criteri, delle procedure e dei metodi di applicazione, che stabiliscono l’individuazione dei fatti da registrare, le modalità di conta-
bilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio.
I postulati del bilancio costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono informarsi i principi contabili appli-
cati alle singole poste di bilancio incluse quelle relative ad imprese che operano in settori specialistici. I principali sono l’utilità
del bilancio d’esercizio per i destinatari e completezza dell’informazione, la prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali,
la comprensibilità (chiarezza), la neutralità (imparzialità), la prudenza, la periodicità della misurazione del risultato economico
e del patrimonio aziendale, la comparabilità, l’omogeneità, la continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in
particolare dei criteri di valutazione. A questi si aggiungono la competenza, la significatività e rilevanza dei fatti economici ai
fini della loro presentazione in bilancio, il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell’impresa in funzionamento, la
conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili, la funzione informativa e completezza
della nota integrativa e delle altre informazioni necessarie. Infine, last but not least, la verificabilità dell’informazione.
I principi contabili applicati sono espressi in documenti separati per le specifiche poste di bilancio.
Composizione e schemi del Bilancio Consuntivo
In base al disposto civilistico il Bilancio Consuntivo si compone di tre parti:
• Stato Patrimoniale, che evidenzia la situazione patrimoniale dell’impresa alla fine dell’esercizio. In particolare è il prospetto
del Bilancio che mostra l’ammontare, in un dato istante, del patrimonio o capitale dell’impresa e la sua composizione; è suddi-
viso in due sezioni: attivo e passivo; si basa sull’equazione fondamentale della contabilità: attivo = passivo + patrimonio netto.
• Conto Economico, che dimostra il risultato economico conseguito nell’esercizio. In particolare è il prospetto del Bilancio
che mette in evidenza il processo di formazione del Reddito di esercizio, mostrandone la composizione e cioè i singoli costi
e ricavi. Il reddito di esercizio (ricavi - costi) può essere: positivo e si parla in tal caso di utile di esercizio; negativo e si parla
in tal caso di perdita di esercizio.
·• Nota integrativa, che svolge con linguaggio discorsivo e con tabelle una funzione esplicativa e di analisi dello Stato Patri-
moniale e del Conto Economico, presentando tutte quelle informazioni che non hanno contenuto contabile e commentando
i criteri di valutazione applicati (indici di bilancio).
Esiste sempre una connessione tra Patrimonio e Reddito. Infatti il Patrimonio aumenta grazie alla produzione di Reddito positivo
(utile) e diminuisce in caso di Reddito negativo (perdita). Inoltre, ogni valore che influisce sul Reddito modifica anche il Patrimonio
e viceversa. Questo legame si evidenzia nel bilancio grazie al fatto che l’utile (o perdita) di esercizio che si ottiene nel conto
economico rappresenta una delle voci che compongono il Patrimonio Netto nella sezione del passivo dello Stato Patrimoniale.
Il Bilancio Consuntivo ha lo scopo di fornire una serie di indispensabili informazioni sulla situazione economica e finanziaria
relativa alla gestione, in particolare per esigenze informative da parte di “terzi” (Stato, finanziatori, azionisti, ecc.).
La lettura del Bilancio svolge per il management, che ha la responsabilità del controllo, una funzione segnaletica dello stato di
salute dell’Ente. Questa lettura consente di evidenziare la redditività, ovvero la capacità di remunerare il capitale investito, la
liquidità, cioè la capacità di fronteggiare i fabbisogni finanziari derivanti dalla gestione, e la solidità patrimoniale, ovvero la
misura del bilanciamento tra capitale proprio e capitale di terzi.
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