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previdenza




                  sti fattori il saldo della gestione patrimoniale  zionale. L’attività gestionale è stata suppor-
                  di Inarcassa è più che positivo. A fine dicem-  tata e validata dalla verifica periodica dei pa-
                  bre il patrimonio dell’Ente a valori correnti di  rametri  di  rischio/rendimento  attesi  dell’As-
                  mercato  si  è  confermato  prossimo  agli  11,6  set Allocation Strategica effettuata dalla so-
                  miliardi di euro con un contributo positivo di  cietà esterna del controllo del rischio, la qua-
                  tutte le componenti soprattutto quelle azio-  le ha evidenziato una tendenza alla riduzione
                  narie, grazie al nuovo marcato aumento delle  del rischio complessivo del portafoglio di inve-
                  quotazioni sia a livello domestico che interna-  stimento. <




                   IL BILANCIO DI INARCASSA, COS’È E COME SI LEGGE


                   Sotto il profilo normativo in senso “allargato”, Inarcassa nel rispetto del D.Lgs 509/1994 è una Associazione di diritto privato
                   senza scopo di lucro che svolge attività di interesse pubblico con autonomia gestionale e finanziaria e che, sotto il controllo
                   della Corte dei Conti e dei Ministeri Vigilanti, opera in base allo Statuto e al Regolamento Generale di Previdenza.
                   In quanto Associazione di diritto privato è inquadrata all’interno del Libro I - Titolo II - del codice civile mentre, sotto il profilo
                   fiscale, l’articolo 73 del TUIR la rileva quale Ente Non Commerciale.
                   Per quanto concerne il Bilancio Previsionale e il Bilancio Consuntivo, in termini di principi ispiratori e criteri di elaborazione,
                   Inarcassa ha reputato opportuno attenersi alla logica dell’Ente di Diritto Privato alla quale si ispirano i contenuti del Regolamento
                   di contabilità approvato dai Ministeri Vigilanti.
                   Logica diversa per il Bilancio Tecnico, strumento di previsione pluriennale, previsto dalla Legge per valutare la capacità
                   dell’Ente di far fronte finanziariamente agli impegni maturati nei confronti degli associati, nonché il livello di adeguatezza delle
                   prestazioni attese. Attualmente la disciplina relativa al bilancio tecnico è data dal Decreto Interministeriale del 29 novembre
                   2007 che, in applicazione della Legge 296 del 2006, ha ampliato l’orizzonte temporale di previsione attuariale, portandolo a 50
                   anni. Al tempo stesso, vengono introdotti in maniera organica i principali elementi guida per la redazione delle previsioni attua-
                   riali che possono essere standard o specifiche. Per proiezioni standard si intendono quelle realizzate utilizzando i valori previsti
                   dalla Legge e validi per tutti gli enti previdenziali tenuti all’elaborazione del bilancio tecnico, cui le Casse possono derogare
                   utilizzando parametri specifici, allorquando l’adozione di uno o più parametri standard risulti poco prudenziale rispetto alla reale
                   situazione economico finanziaria dell’ente ovvero non appropriata con le specificità oggettive dell’Ente.
                   Finalità e postulati del Bilancio Consuntivo
                   Le finalità e i postulati del Bilancio sono specificamente richiamati dall’art. 2423 del Codice civile. L’art. 2423 comma 2 del Codice
                   civile, fissa la clausola generale ovvero la finalità primaria del bilancio secondo la quale quest’ultimo “deve essere redatto con
                   chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato
                   economico dell’esercizio”.
                   Secondo la Relazione ministeriale al D.Lgs. 127/91 la formula “rappresentare in modo veritiero e corretto” ha inteso costituire la
                   fedele traduzione dell’espressione “true and fair view” cui fa riferimento la Direttiva.
                   Inoltre secondo la stessa Relazione ministeriale, «l’uso dell’aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimo-
                   niale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori una verità oggettiva,
                   irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne
                   rappresentino il risultato.
                   Il terzo comma del predetto articolo 2423 del Codice civile stabilisce che se le informazioni richieste da specifiche disposizioni
                   di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta si devono fornire le informazioni complementari
                   necessarie allo scopo. Ciò significa che è già previsto che non sia possibile per le norme di legge regolare tutte le situazioni che
                   si possano manifestare.
                   L’art. 2423 introduce, inoltre, l’obbligo della deroga qualora, in casi eccezionali, l’applicazione delle disposizioni di legge sia in-
                   compatibile con una rappresentazione veritiera e corretta. Questa norma rafforza la portata del principio generale, richiedendo la
                   deroga a criteri specifici di rappresentazione o valutazione al fine di ottenere un’immagine veritiera e corretta a livello sostanziale
                   e non solo formale.






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