Page 48 - Inarcassa 2_2019
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Il regime forfettario: una scelta per i professionisti
sione è necessario che siano presenti contempo- avere riguardo all’attività effettivamente svolta
raneamente due diverse condizioni: dal contribuente e dalla S.r.l. controllata, indi-
– il controllo diretto o indiretto di s.r.l. o di as- pendentemente dai codici ATECO dichiarati.
sociazioni in partecipazioni; Inoltre, ai fini della nozione di “controllo diretto e
– la riconducibilità, diretta o indiretta, dell’e- indiretto” si rimanda all’art. 2359, primo e secon-
sercizio delle attività economiche svolte a do comma del codice civile sottolineando come
quelle dei contribuenti esercenti attività ai fini della nozione di “controllo” si computino
d’impresa, arti o professioni. anche i voti dei familiari.
2/2019 In assenza di una delle condizioni, la causa di • Non può avvalersi del regime forfettario chi ab-
esclusione non opera e il contribuente può appli-
bia esercitato la propria attività prevalentemente
care o permanere nel regime.
corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti
Come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria, nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in
la riconducibilità dell’attività economica della di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ad
S.r.l. a quella svolta dal contribuente deve esse- esclusione dei soggetti che aprono la partita IVA
re verificata al termine del periodo d’imposta. In con l’iscrizione all’ordine professionale dopo aver
ogni caso, per valutarne la correlazione, occorre svolto un periodo di pratica obbligatoria.
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