Page 44 - Inarcassa 2_2019
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Le prestazioni conseguibili con il cumulo contributivo sono:
Pensione di vecchiaia – per averne diritto occorre soddisfare i requisiti ana-
grafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dalle rispettive gestioni
interessate al cumulo nonché gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed
anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavo-
ratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto. Per gli iscritti ad Inarcassa i
requisiti previsti per il 2019 sono 66 anni e 3 mesi di età e 33 anni di anziani-
tà contributiva. Tali requisiti vanno confrontati con quelli delle gestioni del si-
stema pubblico dell’Inps e degli altri enti interessati per stabilire l’esatta da-
ta di conseguimento del diritto.
Pensione anticipata – si consegue al perfezionamento di una anzianità con-
tributiva minima di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per
le donne (con una finestra di tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti
per la decorrenza) a prescindere dall’età anagrafica, nonché degli ulteriori re-
quisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dalla gestione
previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritta.
Pensione di inabilità – il diritto matura in presenza dei requisiti assicurativi
minimi previsti nella gestione dove si è iscritti al momento dell’evento inabi-
litante. Per Inarcassa occorrono due anni di anzianità contributiva minima e
l’iscrizione al momento della domanda e si prescinde dall’anzianità minima
quando l’inabilità è causata da infortunio.
Pensione indiretta – il diritto matura in presenza dei requisiti assicurativi
minimi previsti dalla gestione dove si è iscritti al momento del decesso. Per
Inarcassa occorrono due anni di anzianità contributiva minima e si prescinde
dall’anzianità minima quando il decesso è causato da infortunio.
La liquidazione del trattamento in regime di cumulo è attivata su doman-
da dell’interessato (o dei superstiti) presso l’ente previdenziale dove risul-
ta accreditata l’ultima contribuzione. Quest’ultimo attiverà il procedimento
nei confronti degli altri enti dove il lavoratore avrà dichiarato di possedere ul-
teriore contribuzione e accerterà il diritto e la decorrenza della prestazione.
Ciascun ente determina la quota di pensione in base alle proprie regole di
calcolo ma il pagamento dell’unica pensione sarà effettuato dall’Inps.
Coloro i quali hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione, an-
teriormente all’entrata in vigore della nuova legge (01/01/2017) e per i qua-
li il relativo procedimento amministrativo non sia ancora concluso, possono,
previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al cu-
mulo dei periodi assicurativi.
Con la modifica del Regolamento Generale Previdenza 2012, Inarcassa ha
recepito i contenuti della legge 232/2016 e Il sistema di calcolo del pro-quo-
ta di pensione è definito come segue:
a) Contributivo per coloro che non hanno conseguito presso Inarcassa l’an-
zianità minima prevista per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria
(33 anni per il 2019);
b) Pro-rata (retributivo per i periodi fino al 2012 e contributivo per i perio-
di dal 2013) per coloro che hanno conseguito presso Inarcassa l’anzianità
minima prevista per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria (33 anni
per il 2019). <
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