Page 43 - Inarcassa 2_2019
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to degli anni di laurea e il ricongiungimento degli anni di libera profes-
                  sione (dal 1988 al 1990 Inarcassa) sembrerebbe troppo oneroso.

                                                      Un collega ingegnere di Catanzaro

                  Si, il collega una volta dimessosi dal rapporto di lavoro dipendente deve iscri-
                  versi ad Inarcassa in quanto l’’art. 7 dello Statuto stabilisce l’iscrizione obbli-
                  gatoria per i professionisti iscritti all’albo professionale, titolari di partita I VA
                  e non assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria.
                  Il nuovo Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni, in vigore dal 2015, consente
                  all’associato che richieda la ricongiunzione ex L. n. 45/1990 di avvalersi del-
                  la ricongiunzione contributiva non onerosa anche per i periodi fino al 31
                  dicembre 2012. La ricongiunzione contributiva si definisce a seguito del reale
                  trasferimento ad Inarcassa dei contributi da parte dell’altro Ente interessato.
                  Ai sensi del Regolamento Generale di Previdenza 2012, (modificato e inte-
                  grato nel 2018 per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita), è possibi-
                  le anticipare la pensione di vecchiaia unificata a 63 anni e 3 mesi, a condizio-
                  ne che sia raggiunta l’anzianità contributiva minima prevista al momento del
                  compimento del requisito anagrafico, (pari a 33 anni nel 2019).
                  In alternativa alla ricongiunzione, per valorizzare la contribuzione accredita-
                  ta in più istituti di previdenza obbligatoria, sono previsti la totalizzazione e
                  il cumulo contributivo per i quali sono previsti specifici requisiti anagrafici e
                  contributivi. Con domanda all’ente previdenziale presso il quale risulta iscrit-
                  to o presso il quale risulta accreditata l’ultima contribuzione verrà verificata
                  la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta.
                  In base alla normativa attualmente vigente, infine, la contribuzione versa-
                  ta presso Inarcassa potrebbe dare luogo ad autonoma pensione di vecchiaia
                  unificata posticipata al raggiungimento del settantesimo anno di età.

                  Pensione in cumulo
                  Sono attualmente un lavoratore dipendente iscritto all’INPS. Vorrei sa-
                  pere quale sia la contribuzione utile per una eventuale domanda di pen-
                  sione in cumulo e se sarà comunque liquidata e a quale data la quota
                  Cassa in una eventuale pensione di vecchiaia in cumulo.

                                                              Un architetto di Crotone

                  La Legge di stabilità del 2017 ha introdotto la possibilità, per tutti i lavoratori,
                  di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti accreditati presso differenti ge-
                  stioni previdenziali, senza oneri per l’interessato, per il riconoscimento di un’uni-
                  ca pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo.
                  Il cumulo contributivo rappresenta una alternativa pensionistica rispetto al-
                  la ricongiunzione (L. n. 45/90) e alla totalizzazione dei periodi assicurativi.
                  È esercitabile da tutti i lavoratori (dipendenti pubblici e privati, autonomi,
                  commercianti, artigiani, iscritti alla gestione separata dell’Inps, iscritti alle
                  Casse Professionali) che sono stati iscritti a due o più forme di assicurazione
                  obbligatoria e deve interessare tutti i periodi contributivi non coincidenti ac-
                  creditati presso le diverse gestioni assicurative.


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