Page 46 - Inarcassa 2_2019
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CHI NON PUÒ ACCEDERE AL REGIME
AGEVOLATO
All’estensione dell’ambito di applicazione si è con-
trapposta l’introduzione, operata dalla Legge di bi-
lancio 2019, di nuove cause ostative volte a inibire
l’ingresso o la permanenza nel regime forfettario e
finalizzate ad evitare l’insorgere di potenziali condot-
te evasive.
• Non può avvalersi del regime forfettario chi,
contemporaneamente all’esercizio dell’attivi-
Il regime forfettario: una scelta per i professionisti
tà, partecipa a società di persone, ad associa-
zioni professionali senza personalità giuridica o
ad imprese familiari, indipendentemente dall’og-
getto dell’attività e dall’entità della partecipazio-
ne. L’esclusione non opera nel caso in cui il con-
tribuente provveda preventivamente a rimuove-
re la causa nell’anno precedente a quello di ap-
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plicazione del regime .
Qualora invece il contribuente applichi il regime
forfettario e la causa di esclusione intervenga in
corso d’anno, se lo stesso non la rimuove entro
la fine dell’anno, sarà costretto ad uscire dal re-
gime dall’anno successivo.
La partecipazione in una società semplice, tran-
ne nei casi in cui produca redditi di lavoro auto-
nomo o (di fatto) d’impresa, non rappresenta una
causa ostativa.
• L’applicazione del regime agevolato è preclusa
a chi, contemporaneamente all’esercizio dell’at-
tività, controlla direttamente o indirettamente
una società a responsabilità limitata o un’asso-
ciazione in partecipazione la cui attività econo-
mica sia direttamente o indirettamente ricon-
ducibile a quella svolta dal contribuente forfet-
tario.
In altri termini, affinché operi la causa di esclu-
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1. Circolare 9E/2019 ha precisato che: “… nel caso in cui
il contribuente possieda delle quote in una società in nome
collettivo, se lo stesso cede le quote possedute nella s.n.c.
entro la fine dell’anno precedente potrà applicare il regime
forfettario a decorrere dall’anno successivo e ciò a prescin-
dere che il contribuente inizi una nuova attività o prosegua
un’attività già svolta”.
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