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3. Controllo delle comunicazioni            pensionamento la corrispondenza tra le comunica-
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                  (Art. 3, comma 1). Il termine per accertare in sede di  del volume d’affari è ridotto da dieci a cinque anni.


                   iStock.com/Mack15                                             Art. 3 - Comunicazioni obbli-
                                                                                 gatorie a INARCASSA
                                                                                 3.1 – INARCASSA ha facoltà
                                                                                 di esigere dall’iscritto e dagli
                                                                                 aventi diritto a  pensione indi-
                                                                                 retta, all’atto della domanda di
                                                                                 pensione o delle revisioni, la
                                                                                 documentazione necessaria a
                                                                                 comprovare la corrispondenza
                                                                                 tra le comunicazioni inviatele
                                                                                 e le dichiarazioni  annuali dei
                                                                                 redditi e del volume d’affari li-
                                                                                 mitatamente agli ultimi cinque
                                                                                 anni.


                  4. Contribuzione minima dei pensionati iscritti  per  i  pensionati  iscritti  (oggi  ridotta  del  50%).  La
                                                              contribuzione ridotta al 50% resta confermata solo
                  (Art. 4, comma 3 e art. 5, comma 3). Viene introdotto  per gli iscritti titolari di pensione di invalidità Inar-
                  l’obbligo di versamento della contribuzione minima  cassa e per gli iscritti titolari dell’assegno per figli
                  soggettiva e integrativa in misura del 100% anche  con disabilità grave.


                  Art. 4 - Contributo soggettivo  iStock.com/akinbostanci
                  4.3 – È comunque dovuto, da tutti gli iscrit-
                  ti ad INARCASSA, il contributo soggettivo
                  minimo indicato nella tabella A allegata.
                  Tale contributo minimo è dovuto nella
                  misura del 50% per i titolari di pen-
                  sione di invalidità e per i pensionati
                  titolari del sussidio per figli con di-
                  sabilità grave i cui trattamenti siano
                  erogati da INARCASSA.

                  Art. 5 - Contributo integrativo
                  5.3 – È in ogni caso dovuto, da tutti gli
                  iscritti ad INARCASSA, il contributo inte-
                  grativo minimo, indicato nella tabella
                  C allegata.
                  Tale contributo minimo è dovuto nella
                  misura del 50% per i titolari di pen-
                  sione di invalidità e per i pensionati
                  titolari del sussidio per figli con di-
                  sabilità grave i cui trattamenti siano
                  erogati da INARCASSA.









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