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3. Controllo delle comunicazioni pensionamento la corrispondenza tra le comunica-
zioni inviate e le dichiarazioni annuali dei redditi e
(Art. 3, comma 1). Il termine per accertare in sede di del volume d’affari è ridotto da dieci a cinque anni.
iStock.com/Mack15 Art. 3 - Comunicazioni obbli-
gatorie a INARCASSA
3.1 – INARCASSA ha facoltà
di esigere dall’iscritto e dagli
aventi diritto a pensione indi-
retta, all’atto della domanda di
pensione o delle revisioni, la
documentazione necessaria a
comprovare la corrispondenza
tra le comunicazioni inviatele
e le dichiarazioni annuali dei
redditi e del volume d’affari li-
mitatamente agli ultimi cinque
anni.
4. Contribuzione minima dei pensionati iscritti per i pensionati iscritti (oggi ridotta del 50%). La
contribuzione ridotta al 50% resta confermata solo
(Art. 4, comma 3 e art. 5, comma 3). Viene introdotto per gli iscritti titolari di pensione di invalidità Inar-
l’obbligo di versamento della contribuzione minima cassa e per gli iscritti titolari dell’assegno per figli
soggettiva e integrativa in misura del 100% anche con disabilità grave.
Art. 4 - Contributo soggettivo iStock.com/akinbostanci
4.3 – È comunque dovuto, da tutti gli iscrit-
ti ad INARCASSA, il contributo soggettivo
minimo indicato nella tabella A allegata.
Tale contributo minimo è dovuto nella
misura del 50% per i titolari di pen-
sione di invalidità e per i pensionati
titolari del sussidio per figli con di-
sabilità grave i cui trattamenti siano
erogati da INARCASSA.
Art. 5 - Contributo integrativo
5.3 – È in ogni caso dovuto, da tutti gli
iscritti ad INARCASSA, il contributo inte-
grativo minimo, indicato nella tabella
C allegata.
Tale contributo minimo è dovuto nella
misura del 50% per i titolari di pen-
sione di invalidità e per i pensionati
titolari del sussidio per figli con di-
sabilità grave i cui trattamenti siano
erogati da INARCASSA.
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