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5. Deroga al contributo soggettivo minimo contribuzione ridotta. Con la modifica, introdotta
per motivi di equità dal 2021 sono esclusi anche
(Art. 4, comma 3 bis). Erano già esclusi da que- i pensionati di altro ente previdenziale, ad ecce-
sta facoltà i pensionati Inarcassa e i giovani pro- zione dei titolari di pensione di invalidità civile
fessionisti fino a 35 anni che beneficiano della dell’INPS.
Art. 4 - Contributo soggettivo
4.3 bis - Gli iscritti ad INARCASSA,
iStock.com/BrianAJackson nati di INARCASSA, dei pensionati
con esclusione degli iscritti pensio-
di altro ente previdenziale e dei
beneficiari della contribuzione age-
volata di cui al comma 4 del presente
articolo, che prevedono di produrre
un reddito professionale per l’anno
solare corrente inferiore al valore
limite corrispondente al contributo
minimo soggettivo dell’anno solare
vigente hanno la facoltà di derogare
all’obbligo di pagamento della contri-
buzione minima soggettiva.
Le Modifiche Regolamentari 2021
6. Contribuzione ridotta per i giovani nei primi 5 inferiore al reddito medio dichiarato dagli iscritti nel
anni di attività e fino a 35 anni di età biennio precedente l’anno oggetto di agevolazio-
ne. Ad esempio, il diritto all’agevolazione per l’an-
(Art. 4, comma 4 e art. 5, comma 4). La modifica pre- no 2021 si basa sul reddito medio dichiarato dagli
vede la riduzione del limite di reddito per aver diritto iscritti negli anni 2020 (reddito 2019) e 2019 (redditi
all’agevolazione rispetto a quello finora indicato dal- 2018). All’art. 5.4, dopo il primo periodo, inalterato,
la tabella G del RGP. La riduzione contributiva viene è stato eliminato il richiamo alla precedente agevo-
riconosciuta se il reddito professionale è uguale o lazione, riprendendo il testo dal terzo periodo.
Art. 4 - Contributo soggettivo
4.4 – Gli ingegneri ed architetti che si iscrivono, o che si reiscrivono ad INAR-
CASSA prima di aver compiuto i trentacinque anni di età hanno diritto ad una
riduzione della contribuzione di cui al presente articolo per cinque anni solari
dalla prima iscrizione, comunque non oltre il compimento del trentacinque-
simo anno di età. In particolare, il contributo soggettivo obbligatorio di cui al
primo comma del presente articolo è ridotto alla metà, mentre quello di cui al
comma 3 è ridotto ad un terzo.
La riduzione contributiva è applicata solo se il reddito professionale dichiara-
to è uguale o inferiore al reddito medio dichiarato dagli iscritti a INAR-
1/2021 CASSA nel biennio precedente l’anno oggetto di agevolazione.
Art. 5 - Contributo integrativo
5.4 - Gli iscritti ad Inarcassa che fruiscono dell’agevolazione di cui all’art. 4
comma 4 devono corrispondere, per il medesimo arco temporale di tale agevo-
lazione, il contributo minimo di cui al comma precedente, ridotto ad un terzo,
ferma restando l’integrale debenza di quanto addebitato alla committenza,...
A decorrere dal 1° gennaio 2013, il montante contributivo…
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