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REGOLAMENTO GENERALE PREVIDENZA: dall’Albo chi ne è sprovvisto e dal 2021 potranno es-
LE MODIFICHE sere previste sanzioni. A questo riguardo, Inarcassa,
Iscrizione, obblighi contributivi e dichiarativi per accedere ai propri servizi attraverso Inarcassa
On Line, dopo anni di sollecitazioni e inserzioni in-
1. Obbligo di comunicazione di un valido formative agli Associati, ha introdotto l’obbligo di
indirizzo di Posta Certificata dotarsene, obbligo che ora trova il corretto riscontro
nel Regolamento Generale Previdenza. Ma, la cruda
(Art. 2, comma 1). Come sappiamo la PEC è obbligato- novità è rappresentata dalla sanzione, l’addebito di
ria dal 2009 per tutti gli iscritti a un Ordine professio- 130 € che Inarcassa applicherà per l’omissione o il
nale; ma, attenzione, ora l’art.7 del Decreto 76/2020 ritardo nella comunicazione della PEC, anche se red-
(il cosiddetto Decreto Rilancio) prevede l’obbligo dito e volume d’affari sono comunicati nei termini
da parte degli Ordini professionali di sospendere previsti.
Art. 2 - Comunicazioni obbligatorie ad INARCASSA
2.1 - Entro il 31 ottobre di ogni anno tutti gli iscritti all’Albo degli Ingegneri ov-
vero all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono
comunicare tramite INARCASSA online, direttamente o mediante intermediari
abilitati, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o di altro
strumento di comunicazione elettronica equivalente ed eventuali va-
riazioni dello stesso, il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF ed il vo-
Le Modifiche Regolamentari 2021
lume di affari complessivo ai fini dell’IVA relativi all’anno precedente, nonché
la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile
a contributo integrativo a favore di INARCASSA.
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2. Esclusione della sanzione per rettifica o ritardata dichiarazione non si applica qualora sia-
dichiarazione no presenti errori di natura formale di compilazione
e/o rettifiche successive alla scadenza che non com-
(Art. 2, comma 3 lett. a) e b)). La sanzione per omessa portino l’addebito di ulteriore contribuzione.
Art. 2 - Comunicazioni obbligatorie ad INARCASSA
2.3 - L’omissione, il ritardo oltre il termine di cui al primo comma del pre-
sente articolo e l’infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica
entro il termine medesimo, costituiscono infrazione disciplinare. Gli Ordini
professionali competenti, su comunicazione di INARCASSA, sono tenuti
a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la
sospensione dall’Albo fino all’adempimento. L’omissione o il ritardo della
comunicazione ovvero l’omessa comunicazione o aggiornamento
dell’indirizzo di posta elettronica certificata o di altro strumento
di comunicazione elettronica equivalente oltre il termine di cui al pri-
1/2021 mo comma del presente articolo comporta una sanzione pari a 130 euro.
Tale sanzione non si applica:
a) nel caso in cui il soggetto obbligato provveda comunque al paga-
mento dei contributi entro i termini previsti e non ritardi l’invio oltre
il 31 dicembre dell’anno nel quale la comunicazione deve essere pro-
dotta;
b) nel caso di errori formali di compilazione e/o rettifica della
dichiarazione oltre la scadenza che non comportino l’addebito
di una ulteriore contribuzione. iStock.com/Drazen_
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