Page 23 - Inarcassa 1_2020
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brevi rispetto alle scadenze istituzionali. L’a-  mantenendo nel suo impianto una progres-
                  liquota fissa prevista dal sistema precedente  sività della penalizzazione in funzione del pe-
                  era infatti particolarmente punitiva in que-  riodo di ritardo (cfr. Tab. 1). Le modifiche inte-
                  sti casi. Si mirava quindi a orientare il com-  ressano tutti i contribuenti Inarcassa: profes-
                  portamento dei contribuenti, guidandoli ver-  sionisti iscritti, non iscritti e le società di in-
                  so un’anticipazione del momento della re-   gegneria.
                  golarizzazione. Queste intenzioni sono sta-  La maggiorazione prima in vigore – pari al 2%
                  te tuttavia vanificate dal profondo periodo di  mensile dei contributi non corrisposti nei ter-
                  stagnazione economica e disagio sociale che  mini – viene ridotta come segue:
                  ha caratterizzato il contesto italiano e inter-  •  aliquota dell’1% mensile fino ad un mas-
                  nazionale dell’ultimo decennio. I dati riscon-  simo del 12% dei contributi non corrisposti,
                  trati a posteriori hanno infatti evidenziato un   per i primi 24 mesi di ritardo;
                  peggioramento nella propensione al paga-    •  aliquota del 2% mensile fino ad un massi-
                  mento, causata proprio dall’impossibilità di   mo del 30% dei contributi non corrisposti,
                  far fronte ai propri impegni da parte dei pro-  a partire dal 25° mese di ritardo.
                  fessionisti.                                La maggiorazione resta fissa al 12% per i ri-
                                                              tardi ricompresi tra il 13° e 24° mese e non
                  Le novità                                   può superare, anche in caso di ritardo prolun-
                  La modifica introduce una maggiore gradua-  gato, il 30% dei contributi dovuti. Alla sanzio-
                  lità delle aliquote sanzionatorie legate al ri-  ne mensile si aggiungono gli interessi di mo-
                  tardato versamento della contribuzione sog-  ra, decorrenti dalle rispettive date di scaden-
                  gettiva e integrativa, dimezzando l’aliquota  za nella misura del tasso Bce maggiorato di
                  massima dal 60% al 30% rispetto al regime,  4,5 punti.


                  Tab. 1 – Sanzione per ritardato versamento dei contributi, art. 10 RGP

                                                     Aliquote percentuali
                         Fino al 20/5/ 2011    Dal 20/5/2011 al 17/12/2019       Dal 18/12/2019
                                                                      Maggiorazione dei contributi pari a:
                                            Maggiorazione dei contributi pari a:  a)  1% mensile fino a un massimo del 12% per i
                   15% dei contributi non corrisposti  2% mensile, fino a max 60%   primi 24 mesi di ritardo;
                                            dei contributi non corrisposti  b)  2% mensile dal 25° mese fino ad un massimo
                                                                        del 30% dei contributi non corrisposti




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