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professione




                  che, infatti, ne paga la fattura”. E continua as-  ne di risultato”. Alla luce di quanto sopra il Tri-
                  serendo che la disciplina riservata all’esper-  bunale ritiene “quindi che la norma sulla dimi-
                  to risulta palesemente contraria alla norma-  diazione (ndr – divisione a metà) dei compen-
                  tiva di matrice comunitaria poiché “in ambi-  si e rinvio della liquidazione del residuo alla ven-
                  to comunitario, il professionista è equiparato  dita dei beni vada disapplicata, in forza della pri-
                  all’impresa di prestazione di servizi” e gode di  mazia del diritto comunitario”.
                  una speciale tutela nei termini di pagamen-  Tuttavia, questa sentenza sembra non aver
                  to (D.Lgs 231/02). Cita, ancora, la senten-  fatto giurisprudenza, visto che i tribunali ita-
                  za della Cassazione 18070/2012 con la qua-  liani continuano ad applicare la norma che fa-
                  le la Suprema Corte ha avuto modo di affer-  vorisce le banche a scapito dei professioni-
                  mare che la liquidazione del consulente tec-  sti. Con l’inadeguata tariffa giudiziaria tut-
                  nico deve essere tale da assicurare all’ausi-  to ciò rende di fatto assolutamente non ap-
                  liario un ragionevole risultato economico, ri-  petibile svolgere il lavoro di consulente tecni-
                  tenendo, di conseguenza che “la liquidazione  co d’ufficio nelle procedure esecutive e nel-
                  con riferimento al valore di vendita degli immo-  le altre civili e penali ove, per quest’ultime, il
                  bili non tenga conto di tale fondamentale criterio  pagamento avviene da parte dello Stato non
                  e del suddetto bilanciamento, così che l’interven-  solo in base alle basse tariffe ma anche con
                  to legislativo sul punto appare irragionevolmen-  un ritardo di due-tre anni dall’espletamento
                  te in contrasto con i suddetti principi, frustrando  dell’incarico.
                  in maniera sproporzionata le possibilità di con-  Sulla stesura di questa norma sembra che
                  seguimento del risultato economico”. Si arriva  nessuno degli organi di rappresentanza (CNA,
                  anche ad affermare “che la nuova disciplina fi-  CNI, sindacati, e i colleghi eletti in Parlamento)
                  nisce col trasformare la prestazione dell’esperto  sia intervenuto. È venuto ora il momento che il
                  stimatore da obbligazione di mezzi a obbligazio-  legislatore adegui la tariffa giudiziaria. <





                                                                   Lago di Como, Villa Melzi, fotografia di Dario Fusaro
































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