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professione
Angelo Catalano
Immobili all’asta
Ora il consultente riceve
il saldo a vendita ultimata
Il professionista ottiene il 50% del compenso
dopo due anni dalla conclusione dell’incarico
E l’altra metà solo quando il bene sarà stato venduto
La professione del Consulente Tecnico d’ufficio è ormai considerata
dallo Stato un servizio “a risultato” e non, come dovrebbe essere, “a
prestazione”, con tariffe vecchie di oltre 15 anni e assolutamente ina-
deguate alle sempre più farraginose procedure. È il caso della cosiddet-
ta “vacazione” di due ore pagata dalla tariffa giudiziaria appena 8,15
euro, meno della metà della tariffa oraria di gran parte delle badanti.
Ebbene ormai la vecchia tariffa giudiziaria del D.M. 30 maggio 2002, di
per sé fin dalla sua nascita già abbastanza screditante, è pun-
Il consulente è obbligato, tualmente disattesa dai magistrati con arbitrari tagli e interpre-
di fatto, a partecipare al tazioni. Di recente è stata, inoltre, modificata con una norma
rischio d’impresa derivante che favorisce le banche nel rapporto con i consulenti introdot-
dal processo di vendita ta dall’art. 161 c.p.c. delle disposizioni attuative e dall’art. 14 del
D.L. 83/2015, convertito con L. 132 del 6 agosto 2015.
In buona sostanza questa ultima norma pone a base del cal-
colo del compenso del consulente tecnico nelle esecuzioni non tanto
il valore del bene stimato, ma il valore del ricavato dalla vendita all’a-
sta. Di fatto, il consulente è obbligato a partecipare al rischio d’impre-
sa derivante dal processo di vendita, rischio che dovrebbe, invece, re-
stare in capo esclusivamente al soggetto che ha pignorato il bene in
forza di un credito. Oltre alla diminuzione del compenso – conseguen-
te a un naturale deprezzamento in sede di vendita giudiziale – il terzo
comma del predetto art. 161 prevede che gli introiti dello stimatore non
possano essere corrisposti prima della vendita se non nella misura del
50%. Un danno per questo che, dopo un’attesa di anni, visto l’andamen-
to di alcune procedure di vendita che arrivano dopo parecchi mesi e di-
versi tentativi a vendite con valori irrisori se non addirittura a sospen-
sioni della procedura per svariate cause, si vede remunerato con il solo
50% se non addirittura obbligato a restituirlo. È come se un imprendito-
re edile pagasse al termine dei lavori gli operai dandogli il 50% del dovu-
to e il resto alla vendita dopo anni in proporzione al ricavato dalla vendi-
ta. Come è impossibile che un autocarrozziere, quando deve fare un li-
fting a un’autovettura usata, si faccia pagare alla consegna la metà del
costo dei ricambi e della manodopera, e il resto una volta venduta l’au-
to in percentuale al prezzo pattuito.
Consulente tecnico
d’ufficio I consulenti tecnici d’ufficio hanno una miriade di obblighi fiscali, deon-
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