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Stefano Sapienza professione
e Cristina Marocco
Cambia la normativa
sull’inquinamento acustico
Nuovi parametri
per definire il rumore
Aggiornate le regole per l’accesso alla professione
Presto tecnici competenti in acustica solo con la laurea
A distanza di più di venti anni la legge quadro sull’inquinamento acu-
stico 26 ottobre 1995 n. 447 e i suoi decreti attuativi hanno subìto una
necessaria revisione che comporta un progressivo e graduale adegua-
mento all’evoluzione delle tecnologie e delle conoscenze in materia di
acustica.
Il decreto legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017, “Disposizioni in materia
di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamen-
to acustico” risponde a queste esigenze, apportando rile-
vanti modifiche all’attuale quadro legislativo. Queste no-
Impianti eolici e funivie vità riguardano la definizione di nuovi parametri limite del
entrano a far parte della lista rumore, le modalità di coordinamento tra mappature acu-
delle sorgenti di rumore stiche e relazioni sullo stato acustico, tra piani d’azione e
regolamentate piani di risanamento, la revisione di alcuni aspetti del siste-
ma sanzionatorio, la revisione di parte dei decreti attuati-
vi della legge quadro 447/95. Viene, inoltre, rivista integralmente la re-
golamentazione della figura del tecnico competente in acustica e viene
prevista l’emanazione di specifiche disposizioni per la disciplina dell’in-
quinamento acustico degli impianti eolici e di altre nuove sorgenti.
Novità per le relazioni sullo stato acustico
La normativa in materia di mappature acustiche ha semplificato le pro-
cedure per i comuni più popolosi (oltre i 50 mila abitanti), allineando gli
intervalli temporali di ripetizione della analisi dei livelli di rumore in am-
bito urbano e riducendo il numero dei comuni interessati. La mappatu-
ra riguarda, oggi, solo le amministrazioni con più di 100 mila abitanti, i
quali devono compilare la “Relazione quinquennale sullo stato acusti-
co del Comune”. Contemporaneamente vengono esonerati da questo
obbligo i comuni individuati quali “agglomerati” dalle regioni ai sensi del
D.Lgs. 194/2005 e che quindi già predispongono una mappa acustica
strategica secondo le specifiche della Direttiva 49/2002/CE.
La relazione biennale dello stato acustico voleva essere uno strumen-
to conoscitivo della reale situazione acustica dei comuni. Il decreto, rad-
doppiando la soglia minima della popolazione residente nei comuni che
fa scattare l’obbligo della predisposizione della Relazione sullo stato
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