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                  me delineate dalle rispettive leggi istitutive e  secondo il principio di coerenza istituzionale
                  dalla consolidata interpretazione dottrinale e  per cui chi esercita poteri pubblici di controllo
                  giurisprudenziale. Gli Ordini sono enti pubbli-  e sanzione, non può al tempo stesso rappre-
                  ci non economici istituiti per legge, ai quali lo  sentare e tutelare gli interessi particolari dei
                  Stato affida funzioni di rilievo pubblicistico. La  soggetti controllati. L’attribuzione di una fun-
                  loro finalità non è la tutela degli interessi de-  zione rappresentativa all’Ordine, qualora non
                  gli iscritti, bensì la tutela della collettività, at-  fosse limitata alla rappresentanza istituzio-
                  traverso la tenuta dell’albo, la verifica dei re-  nale dell’ente pubblico, all’interlocuzione con
                  quisiti di accesso alla professione, il controllo  istituzioni e all’espressione di pareri tecnici
                  sul corretto esercizio dell’attività, la vigilanza  nell’interesse generale, trasformerebbe l’Or-
                  deontologica e disciplinare.                dine in un soggetto corporativo, che perde-
                  L’Ordine opera come strumento di garanzia  rebbe così autorevolezza ed efficacia, sia nel-
                  dell’interesse pubblico, per assicurare qualità,  la sua funzione pubblica, sia nell’improbabile
                  competenza, correttezza e  affidabilità  delle  assunzione della veste di rappresentante de-
                  prestazioni professionali.                  gli interessi economi e sociali dei professioni-
                  L’ordinamento distingue infatti nettamente  sti obbligatoriamente iscritti agli albi.
                  tra gli Ordini professionali, quali enti pubbli-  Ne deriverebbe una deleteria e controprodu-
                  ci con funzioni di vigilanza e disciplina e le As-  cente confusione istituzionale, che otterreb-
                  sociazioni di categoria, quali soggetti privati  be soltanto il risultato di lasciare sia la collet-
                  ad adesione volontaria, deputati alla rappre-  tività, sia i liberi professionisti, di fatto privi di
                  sentanza e alla tutela degli interessi econo-  organismi di tutela efficaci, distinti e ricono-
                  mici e professionali degli iscritti. Tutto questo  sciuti in modo univoco. <



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