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Maria Cicchitti, Federica Fiaschi, professione
Riccardo Betti
Le responsabilità
deontologiche del CTU
a figura del Consulente Tecnico d’Uffi- Le responsabilità disciplinari
cio (CTU), professionista “di particola- Oltre alle responsabilità civili, amministrati-
L re competenza” , ha assunto nel tempo ve e penali (che derivano da precise e accla-
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un ruolo sempre più determinante nel pro- rate attività svolte dal consulente d’ufficio
cesso civile. Fornisce una perizia tecnica su nell’ambito di una specifica procedura), il CTU
questioni complesse e qualificate che richie- è soggetto a responsabilità disciplinari, che
dono una conoscenza approfondita in diversi sono delineate sia nelle Disposizioni attuative
ambiti specialistici. È nominato direttamen- del Codice di Procedura Civile (articoli 19, 20
te dall’autorità giudiziaria e, in quanto figu- e 21), sia nel Codice deontologico degli Archi-
ra indipendente, è garante del corretto svol- tetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservato-
gimento del mandato affidatogli dal giudice. ri che in quello degli Ingegneri.
Agisce a tutela degli interessi di tutte le par- In particolare, l’articolo 19 delle suddette Di-
ti coinvolte. Infatti, il CTU è a tutti gli effetti sposizioni attuative del c.p.c. stabilisce che la
un pubblico ufficiale poiché nello svolgimen- vigilanza sull’operato dei consulenti tecnici è
to della sua attività assolve ad una funzione esercitata dal Presidente del tribunale, che
giudiziaria, sia pure in modo indiretto. È inol- può promuovere un procedimento disciplina-
tre un incaricato di pubblico servizio, come si re nel caso in cui il CTU non abbia “tenuto una
evince dalle norme che regolano l’assunzione condotta morale specchiata” oppure se non ha
dell’incarico e l’iscrizione all’albo del tribunale, “ottemperato agli obblighi derivanti dagli inca-
ruolo che il consulente acquisisce al momen- richi ricevuti”. Rientrano nel primo caso tut-
to della nomina e che perde solo quando de- te le circostanze in cui il professionista è in-
posita la perizia, oppure quando viene sosti- corso in condanne penali, civili oppure in san-
tuito o ricusato. zioni disciplinari, anche non inerenti all’incari-
Poiché l’esito di molte controversie è basa- co di CTU. Mentre, il secondo caso si riferisce
to sulle risultanze della consulenza d’ufficio, alla condotta tenuta dal CTU successivamen-
l’operato del CTU è sottoposto ad una atten- te all’incarico, nella sua funzione di consulen-
ta osservazione da parte degli operatori del te d’ufficio: possono essere sanzionate le cir-
processo, sia dal punto di vista procedurale costanze in cui il consulente, senza giustifi-
che da quello sostanziale. Proprio per questo cato motivo, non effettui il giuramento, non
il CTU deve tener conto di diversi profili di re- dia corso alla consulenza, non consegni il la-
sponsabilità nell’esecuzione del proprio man- voro nei tempi stabiliti, non assuma una con-
dato, che sono di quattro fattispecie: civile, dotta imparziale. In questi casi, il Presiden-
amministrativa, penale e disciplinare. te del Tribunale, d’ufficio, oppure su richiesta
del Procuratore della Repubblica o del Presi-
dente dell’Ordine professionale, da corso ad
1. Art. 61 Codice procedura civile “Quando è necessa- un procedimento disciplinare ed applica san-
rio il giudice può farsi assistere, per il compimento di singo- zioni in base alla gravità della violazione: l’av-
li atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di par- vertimento, la sospensione temporanea per
ticolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti de-
ve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in al- un tempo non superiore ad un anno oppure
bi speciali a norma delle disposizioni di attuazione al pre- la cancellazione definitiva dall’albo dei consu-
sente codice”. lenti.
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