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Maria Cicchitti, Federica Fiaschi,   professione
                       Riccardo Betti



                                      Le responsabilità

                                      deontologiche del CTU




                       a figura del Consulente Tecnico d’Uffi-  Le responsabilità disciplinari
                       cio (CTU), professionista “di particola-  Oltre alle responsabilità civili, amministrati-
                 L re competenza” , ha assunto nel tempo  ve e penali (che derivano da precise e accla-
                                     1
                  un ruolo sempre più determinante nel pro-   rate attività svolte dal consulente d’ufficio
                  cesso civile. Fornisce una perizia tecnica su  nell’ambito di una specifica procedura), il CTU
                  questioni complesse e qualificate che richie-  è soggetto a responsabilità disciplinari, che
                  dono una conoscenza approfondita in diversi  sono delineate sia nelle Disposizioni attuative
                  ambiti specialistici. È nominato direttamen-  del Codice di Procedura Civile (articoli 19, 20
                  te dall’autorità giudiziaria e, in quanto figu-  e 21), sia nel Codice deontologico degli Archi-
                  ra indipendente, è garante del corretto svol-  tetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservato-
                  gimento del mandato affidatogli dal giudice.  ri che in quello degli Ingegneri.
                  Agisce a tutela degli interessi di tutte le par-  In particolare, l’articolo 19 delle suddette Di-
                  ti coinvolte. Infatti, il CTU è a tutti gli effetti  sposizioni attuative del c.p.c. stabilisce che la
                  un pubblico ufficiale poiché nello svolgimen-  vigilanza sull’operato dei consulenti tecnici è
                  to della sua attività assolve ad una funzione  esercitata  dal  Presidente  del  tribunale,  che
                  giudiziaria, sia pure in modo indiretto. È inol-  può promuovere un procedimento disciplina-
                  tre un incaricato di pubblico servizio, come si  re nel caso in cui il CTU non abbia “tenuto una
                  evince dalle norme che regolano l’assunzione  condotta morale specchiata” oppure se non ha
                  dell’incarico e l’iscrizione all’albo del tribunale,  “ottemperato agli obblighi derivanti dagli inca-
                  ruolo che il consulente acquisisce al momen-  richi ricevuti”. Rientrano nel primo caso tut-
                  to della nomina e che perde solo quando de-  te le circostanze in cui il professionista è in-
                  posita la perizia, oppure quando viene sosti-  corso in condanne penali, civili oppure in san-
                  tuito o ricusato.                           zioni disciplinari, anche non inerenti all’incari-
                  Poiché l’esito di molte controversie è basa-  co di CTU. Mentre, il secondo caso si riferisce
                  to sulle risultanze della consulenza d’ufficio,  alla condotta tenuta dal CTU successivamen-
                  l’operato del CTU è sottoposto ad una atten-  te all’incarico, nella sua funzione di consulen-
                  ta osservazione da parte degli operatori del  te d’ufficio: possono essere sanzionate le cir-
                  processo, sia dal punto di vista procedurale  costanze in cui il consulente, senza giustifi-
                  che da quello sostanziale. Proprio per questo  cato motivo, non effettui il giuramento, non
                  il CTU deve tener conto di diversi profili di re-  dia corso alla consulenza, non consegni il la-
                  sponsabilità nell’esecuzione del proprio man-  voro nei tempi stabiliti, non assuma una con-
                  dato, che sono di quattro fattispecie: civile,  dotta imparziale. In questi casi, il Presiden-
                  amministrativa, penale e disciplinare.      te del Tribunale, d’ufficio, oppure su richiesta
                                                              del Procuratore della Repubblica o del Presi-
                                                              dente dell’Ordine professionale, da corso ad
                  1.  Art. 61 Codice procedura civile “Quando è necessa-  un procedimento disciplinare ed applica san-
                  rio il giudice può farsi assistere, per il compimento di singo-  zioni in base alla gravità della violazione: l’av-
                  li atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di par-  vertimento, la sospensione temporanea per
                  ticolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti de-
                  ve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in al-  un tempo non superiore ad un anno oppure
                  bi speciali a norma delle disposizioni di attuazione al pre-  la cancellazione definitiva dall’albo dei consu-
                  sente codice”.                              lenti.



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