Page 57 - x web_Inarcassa 1_2021
P. 57

Art. 28 – Pensione minima
          …
          28.5 - Ferma restando la normativa previgente l’adeguamento alla pensione minima non spetta nei seguenti casi:
          a) al pensionato il cui valore dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE),
          di cui al d.lgs. n. 109/1998 e s.m.i., sia superiore a euro 30.000,00. La certificazione ISEE di riferimento è
          quella rilasciata nell’anno di presentazione della domanda di pensione o nell’anno di maturazione
          del diritto qualora quest’ ultimo si perfezioni successivamente alla domanda;
          b) al titolare della pensione unificata che consegua la pensione posticipata, senza aver raggiunto il requisito
          dell’anzianità contributiva minima ovvero che opti per l’anticipazione rispetto all’età pensionabile ordinaria;
          c) al titolare di un trattamento pensionistico diretto erogato da un altro ente previdenziale e ai superstiti bene-
          ficiari della pensione indiretta di cui agli art. 24 comma 4 lett. b) e 29, comma 2).
          ….                                                                             iStock.com/icon river

          20. Norma transitoria per il calcolo pro-rata  buzione al 31 dicembre 2012, che all’atto del pensionamento
                                                         abbiano contestualmente: a) l’età anagrafica prevista per la
          (Art. 32, comma 6 RGP). Viene confermato il diritto al calcolo  pensione di vecchiaia unificata posticipata; b) una anzianità
          pro-rata agli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione e contri-  di iscrizione e contribuzione di almeno 30 anni.


                                  Art. 32 – Norme transitorie
                                  32.6 – Agli iscritti che abbiano maturato almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione al 31.12.2012
                                  si applica il calcolo pro rata di cui all’art. 20 comma 2, anche qualora non raggiungano il requisito di
                                  anzianità contributiva minima di cui al comma 1 dello stesso articolo, a condizione che all’atto del
                                  pensionamento possano far valere contestualmente:
                                  a) l’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia unificata posticipata;
                                  b) una anzianità di iscrizione e contribuzione di almeno 30 anni.
                  iStock.com/PCH-Vector

          21. Rivalutazione redditi e coefficienti per il calcolo  deliberazioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti il
          delle pensioni                                 monte redditi professionale degli iscritti e la variazione me-
                                                         dia quinquennale dello stesso, utile per la capitalizzazione
          (Art. 33, comma 2). Questa esplicitazione si riferisce alle  dei contributi degli iscritti.


          Art. 33 – Rivalutazione dei redditi e dei coefficienti utili al calcolo delle pensioni    iStock.com/Topp_Yimgrimm
          …
          33.2 – Con delibera del Consiglio di amministrazione sono altresì determinati con cadenza annuale:
          a) il monte redditi professionale degli iscritti INARCASSA e la variazione media quinquennale di cui all’art.
          26.6;
          b) il reddito medio professionale degli iscritti INARCASSA e il reddito medio biennale di cui all’art. 4.4.


          22. Rivalutazione delle pensioni e dei contributi  dall’ISTAT. Al fine di applicare la rivalutazione con effetto
                                                         immediato il periodo di riferimento per determinare la va-
          (Art. 34, comma 1).  A decorrere dal 1° gennaio di ogni  riazione percentuale viene anticipato di 6 mesi: da luglio
          anno tale rivalutazione viene effettuata in base alla varia-  del secondo anno precedente giugno dell’anno precedente
          zione annuale dell’indice FOI (indice nazionale dei prezzi  a quello da cui ha effetto la rivalutazione.
          al consumo per le famiglie di operai e impiegati) calcolato

                      iStock.com/bumbumbo  Art. 34 – Rivalutazione delle pensioni e dei contributi
                                     34.1 - Con delibera del Consiglio di Amministrazione, gli importi delle pensioni e dei trattamenti
                                     previdenziali di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 32 erogati da INARCASSA sono rivalutati in propor-
                                     zione alle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di
                                     operai e di impiegati calcolato dall’ISTAT, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno.
                                     Le variazioni percentuali sono determinate confrontando il valore medio dell’indice re-
                                     lativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da
                                     cui ha effetto la rivalutazione delle pensioni con il valore medio dell’indice relativo ai
                                     dodici mesi del periodo compreso fra il trentesimo ed il diciannovesimo mese anteriore
                                     a quello da cui ha effetto la rivalutazione delle pensioni.


                                                                                                        55
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62