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Art. 28 – Pensione minima
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28.5 - Ferma restando la normativa previgente l’adeguamento alla pensione minima non spetta nei seguenti casi:
a) al pensionato il cui valore dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE),
di cui al d.lgs. n. 109/1998 e s.m.i., sia superiore a euro 30.000,00. La certificazione ISEE di riferimento è
quella rilasciata nell’anno di presentazione della domanda di pensione o nell’anno di maturazione
del diritto qualora quest’ ultimo si perfezioni successivamente alla domanda;
b) al titolare della pensione unificata che consegua la pensione posticipata, senza aver raggiunto il requisito
dell’anzianità contributiva minima ovvero che opti per l’anticipazione rispetto all’età pensionabile ordinaria;
c) al titolare di un trattamento pensionistico diretto erogato da un altro ente previdenziale e ai superstiti bene-
ficiari della pensione indiretta di cui agli art. 24 comma 4 lett. b) e 29, comma 2).
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20. Norma transitoria per il calcolo pro-rata buzione al 31 dicembre 2012, che all’atto del pensionamento
abbiano contestualmente: a) l’età anagrafica prevista per la
(Art. 32, comma 6 RGP). Viene confermato il diritto al calcolo pensione di vecchiaia unificata posticipata; b) una anzianità
pro-rata agli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione e contri- di iscrizione e contribuzione di almeno 30 anni.
Art. 32 – Norme transitorie
32.6 – Agli iscritti che abbiano maturato almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione al 31.12.2012
si applica il calcolo pro rata di cui all’art. 20 comma 2, anche qualora non raggiungano il requisito di
anzianità contributiva minima di cui al comma 1 dello stesso articolo, a condizione che all’atto del
pensionamento possano far valere contestualmente:
a) l’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia unificata posticipata;
b) una anzianità di iscrizione e contribuzione di almeno 30 anni.
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21. Rivalutazione redditi e coefficienti per il calcolo deliberazioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti il
delle pensioni monte redditi professionale degli iscritti e la variazione me-
dia quinquennale dello stesso, utile per la capitalizzazione
(Art. 33, comma 2). Questa esplicitazione si riferisce alle dei contributi degli iscritti.
Art. 33 – Rivalutazione dei redditi e dei coefficienti utili al calcolo delle pensioni iStock.com/Topp_Yimgrimm
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33.2 – Con delibera del Consiglio di amministrazione sono altresì determinati con cadenza annuale:
a) il monte redditi professionale degli iscritti INARCASSA e la variazione media quinquennale di cui all’art.
26.6;
b) il reddito medio professionale degli iscritti INARCASSA e il reddito medio biennale di cui all’art. 4.4.
22. Rivalutazione delle pensioni e dei contributi dall’ISTAT. Al fine di applicare la rivalutazione con effetto
immediato il periodo di riferimento per determinare la va-
(Art. 34, comma 1). A decorrere dal 1° gennaio di ogni riazione percentuale viene anticipato di 6 mesi: da luglio
anno tale rivalutazione viene effettuata in base alla varia- del secondo anno precedente giugno dell’anno precedente
zione annuale dell’indice FOI (indice nazionale dei prezzi a quello da cui ha effetto la rivalutazione.
al consumo per le famiglie di operai e impiegati) calcolato
iStock.com/bumbumbo Art. 34 – Rivalutazione delle pensioni e dei contributi
34.1 - Con delibera del Consiglio di Amministrazione, gli importi delle pensioni e dei trattamenti
previdenziali di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 32 erogati da INARCASSA sono rivalutati in propor-
zione alle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e di impiegati calcolato dall’ISTAT, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno.
Le variazioni percentuali sono determinate confrontando il valore medio dell’indice re-
lativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da
cui ha effetto la rivalutazione delle pensioni con il valore medio dell’indice relativo ai
dodici mesi del periodo compreso fra il trentesimo ed il diciannovesimo mese anteriore
a quello da cui ha effetto la rivalutazione delle pensioni.
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