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12. Pensione di vecchiaia unificata: adeguamento  di calcolo per adeguare la variazione dell’età pen-
                  dell’età pensionabile alla speranza di vita   sionabile agli incrementi della speranza di vita del-
                                                              la popolazione degli iscritti.
                  (Art. 20, comma 1). Viene precisata la metodologia


                                                   Art. 20 - Pensione di vecchiaia unificata
                                                   20.1 – Dal 1° gennaio 2013 la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a
                                                   coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ed abbiano
                                                   maturato almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.
                                                   È corrisposta la pensione di vecchiaia unificata posticipata al rag-
                                                   giungimento dell’età anagrafica di almeno settanta anni in assenza
                                                   del requisito di anzianità contributiva minima.
                                                   A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’età pensionabile è elevata di tre mesi
                                                   per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i sessantasei anni, come da
                                                   allegata tabella I, ed il requisito contributivo minimo è aumentato di sei
                                                   mesi ogni anno fino ad arrivare a trentacinque anni, come indicato nella
                                                   stessa tabella I.
                                                   Al raggiungimento del requisito anagrafico di sessantasei anni
                                                   previsto dalla tabella I, l’età pensionabile ordinaria è aggiornata
                                                   agli incrementi della speranza di vita. Lo stesso adeguamento si
                                                   applica alla pensione di vecchiaia anticipata di cui al successivo
                                                   comma 3 e alla pensione di vecchiaia posticipata.
         Le Modifiche Regolamentari 2021
                                                   La variazione della speranza di vita è calcolata con cadenza an-
                                                   nuale, con riferimento all’età pensionabile ordinaria, in misura pari
                                                   alla differenza tra i valori registrati nell’ultima tavola di mortalità
                                                   specifica di INARCASSA e in quella immediatamente precedente
                                                   con arrotondamento per difetto all’età in anni.
                                                   Gli andamenti devono comportare un aumento di almeno un trimestre
                                                   o multipli di esso salvo recupero in sede di adeguamento successivo
                                                   in caso di incremento della speranza di vita inferiore a un trimestre
                                                   o multipli di esso.
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                                                   ….

                  13. Calcolo pro-rata per le pensioni di invalidità,  e indiretta ai superstiti si applica il metodo pro-rata an-
                  inabilità e indiretta                       che nel caso non si raggiunga il requisito di anzianità
                                                              minima della Tabella I previsto per la pensione di vec-
                  (Art. 20, comma 2). - Alle pensioni di invalidità, inabilità  chiaia unificata.

                  Art. 20 – Pensione di vecchiaia unificata
                  …
                  20.2 – La pensione di vecchiaia unificata è costituita dalla somma di due quote confluenti in un unico trat-
                  tamento unitario:
                  1) la prima riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 2012. Determinata secondo le
        1/2021    modalità di cui all’art.17;
                  2) la seconda, per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2013, determinata secondo
                  quanto previsto dall’art. 26.
                  Nel caso non si raggiunga il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1, anche la quota
                  relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 2013 sarà calcolata con le modalità
                  di cui all’art. 26 del presente regolamento. Quest’ultima disposizione non si applica alle pensioni di
                  invalidità, inabilità e indiretta.
                  …
                                                                                           iStock.com/vectorwin


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