Page 54 - x web_Inarcassa 1_2021
P. 54
12. Pensione di vecchiaia unificata: adeguamento di calcolo per adeguare la variazione dell’età pen-
dell’età pensionabile alla speranza di vita sionabile agli incrementi della speranza di vita del-
la popolazione degli iscritti.
(Art. 20, comma 1). Viene precisata la metodologia
Art. 20 - Pensione di vecchiaia unificata
20.1 – Dal 1° gennaio 2013 la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a
coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ed abbiano
maturato almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.
È corrisposta la pensione di vecchiaia unificata posticipata al rag-
giungimento dell’età anagrafica di almeno settanta anni in assenza
del requisito di anzianità contributiva minima.
A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’età pensionabile è elevata di tre mesi
per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i sessantasei anni, come da
allegata tabella I, ed il requisito contributivo minimo è aumentato di sei
mesi ogni anno fino ad arrivare a trentacinque anni, come indicato nella
stessa tabella I.
Al raggiungimento del requisito anagrafico di sessantasei anni
previsto dalla tabella I, l’età pensionabile ordinaria è aggiornata
agli incrementi della speranza di vita. Lo stesso adeguamento si
applica alla pensione di vecchiaia anticipata di cui al successivo
comma 3 e alla pensione di vecchiaia posticipata.
Le Modifiche Regolamentari 2021
La variazione della speranza di vita è calcolata con cadenza an-
nuale, con riferimento all’età pensionabile ordinaria, in misura pari
alla differenza tra i valori registrati nell’ultima tavola di mortalità
specifica di INARCASSA e in quella immediatamente precedente
con arrotondamento per difetto all’età in anni.
Gli andamenti devono comportare un aumento di almeno un trimestre
o multipli di esso salvo recupero in sede di adeguamento successivo
in caso di incremento della speranza di vita inferiore a un trimestre
o multipli di esso.
iStock.com/TopVectors
….
13. Calcolo pro-rata per le pensioni di invalidità, e indiretta ai superstiti si applica il metodo pro-rata an-
inabilità e indiretta che nel caso non si raggiunga il requisito di anzianità
minima della Tabella I previsto per la pensione di vec-
(Art. 20, comma 2). - Alle pensioni di invalidità, inabilità chiaia unificata.
Art. 20 – Pensione di vecchiaia unificata
…
20.2 – La pensione di vecchiaia unificata è costituita dalla somma di due quote confluenti in un unico trat-
tamento unitario:
1) la prima riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 2012. Determinata secondo le
1/2021 modalità di cui all’art.17;
2) la seconda, per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2013, determinata secondo
quanto previsto dall’art. 26.
Nel caso non si raggiunga il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1, anche la quota
relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 2013 sarà calcolata con le modalità
di cui all’art. 26 del presente regolamento. Quest’ultima disposizione non si applica alle pensioni di
invalidità, inabilità e indiretta.
…
iStock.com/vectorwin
52

