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11. Maturazione del diritto a pensione (art. 16 bis) accessori. (Comma 3). La contribuzione versata in
misura parziale rispetto a quanto dovuto, non utile
(Comma 1). La maturazione del diritto a pensione è quindi ai fini previdenziali, non può essere restituita.
subordinata al completo ed integrale adempimen- (Comma 4). Le prestazioni previdenziali sono corri-
to degli obblighi dichiarativi e contributivi ed oneri sposte solo in seguito alla domanda dell’interessato,
accessori con riferimento all’intera carriera dell’i- ad eccezione della prestazione supplementare che è
scritto, fermo restando gli ulteriori requisiti di età e erogata d’ufficio. (Comma 5). La domanda di pensio-
anzianità contributiva minima previsti per i singoli ne può essere revocata fino a quando non sia stato
trattamenti. (Comma 2). L’anzianità contributiva utile notificato il provvedimento di pensionamento. (Com-
ai fini previdenziali è costituita dai periodi di iscrizio- ma 6). In presenza di irregolarità accertate in sede
ne con integrale contribuzione. Non sono utili ai fini di pensionamento l’associato ha 180 giorni, dalla
dell’anzianità contributiva le annualità che presen- richiesta dell’ufficio, per sanare la posizione contri-
tino inadempimenti dichiarativi o omissioni, anche butiva, dopodiché la domanda di pensione decade e
parziali, nel pagamento dei contributi e relativi oneri dovrà essere nuovamente ripresentata.
Art. 16 bis - Disciplina comune
16 bis 1 - Il diritto alle prestazioni previdenziali matura al
completo ed integrale adempimento degli obblighi dichiara-
tivi e contributivi verso INARCASSA, comprensivi degli oneri
accessori, fermo restando gli ulteriori requisiti previsti per i
singoli trattamenti.
16 bis 2 - L’anzianità contributiva utile ai fini previdenziali è
costituita dai periodi di iscrizione con integrale contribuzione.
Ai fini della maturazione del diritto e del calcolo delle presta-
zioni previdenziali non sono utili le annualità che presentano
inadempimenti dichiarativi o omissioni, anche parziali, nel pa-
gamento dei contributi e dei relativi oneri accessori.
16 bis 3 - I contributi versati in misura parziale relati-
vi ad annualità non utili ai fini previdenziali non sono
oggetto di restituzione.
16 bis 4 - Le prestazioni previdenziali sono corrisposte su
domanda dell’interessato, ad eccezione della prestazione
supplementare che è erogata d’ufficio.
16 bis 5 - La domanda presentata può essere successiva-
mente revocata sino alla formale notifica di liquidazione del
trattamento pensionistico.
16 bis 6 - In presenza di inadempimenti l’efficacia della do-
manda di pensione è condizionata all’invio, entro 180 giorni
dalla ricezione della richiesta di regolarizzazione degli uffici,
delle dichiarazioni omesse ed al versamento, entro il mede-
simo termine, dei contributi e degli oneri accessori dovuti.
In caso di adempimento, entro il suddetto termine, la pen-
sione è liquidata secondo le decorrenze previste per i singoli
trattamenti.
In difetto di adempimento, entro il suddetto termine, la do-
manda decade e dovrà essere ripresentata.
16 bis 7 - La pensione è liquidata dall’organo competente
entro 90 giorni dalla presentazione della completa documen-
tazione istruttoria.
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