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11. Maturazione del diritto a pensione (art. 16 bis)  accessori.  (Comma 3). La contribuzione versata in
                                                              misura parziale rispetto a quanto dovuto, non utile
                  (Comma 1). La maturazione del diritto a pensione è  quindi ai fini previdenziali, non può essere restituita.
                  subordinata  al completo ed integrale adempimen-  (Comma 4). Le prestazioni previdenziali sono corri-
                  to degli obblighi dichiarativi e contributivi ed oneri  sposte solo in seguito alla domanda dell’interessato,
                  accessori  con  riferimento  all’intera  carriera  dell’i-  ad eccezione della prestazione supplementare che è
                  scritto, fermo restando gli ulteriori requisiti di età e  erogata d’ufficio. (Comma 5). La domanda di pensio-
                  anzianità contributiva minima previsti per i singoli  ne può essere revocata fino a quando non sia stato
                  trattamenti. (Comma 2). L’anzianità contributiva utile  notificato il provvedimento di pensionamento. (Com-
                  ai fini previdenziali è costituita dai periodi di iscrizio-  ma 6). In presenza di irregolarità accertate in sede
                  ne con integrale contribuzione. Non sono utili ai fini  di pensionamento l’associato ha 180 giorni, dalla
                  dell’anzianità  contributiva  le  annualità  che  presen-  richiesta dell’ufficio, per sanare la posizione contri-
                  tino inadempimenti dichiarativi o omissioni, anche  butiva, dopodiché la domanda di pensione decade e
                  parziali, nel pagamento dei contributi e relativi oneri  dovrà essere nuovamente ripresentata.


                  Art. 16 bis - Disciplina comune
                  16 bis 1 - Il diritto alle prestazioni previdenziali matura al
                  completo ed integrale adempimento degli obblighi dichiara-
                  tivi e contributivi verso INARCASSA, comprensivi degli oneri
                  accessori, fermo restando gli ulteriori requisiti previsti per i
                  singoli trattamenti.
                  16 bis 2 - L’anzianità contributiva utile ai fini previdenziali è
                  costituita dai periodi di iscrizione con integrale contribuzione.
                  Ai fini della maturazione del diritto e del calcolo delle presta-
                  zioni previdenziali non sono utili le annualità che presentano
                  inadempimenti dichiarativi o omissioni, anche parziali, nel pa-
                  gamento dei contributi e dei relativi oneri accessori.
                  16 bis 3 - I contributi versati in misura parziale relati-
                  vi ad annualità non utili ai fini previdenziali non sono
                  oggetto di restituzione.
                  16 bis 4 - Le prestazioni previdenziali sono corrisposte su
                  domanda dell’interessato, ad eccezione della prestazione
                  supplementare che è erogata d’ufficio.
                  16 bis 5 - La domanda presentata può essere successiva-
                  mente revocata sino alla formale notifica di liquidazione del
                  trattamento pensionistico.
                  16 bis 6 - In presenza di inadempimenti l’efficacia della do-
                  manda di pensione è condizionata all’invio, entro 180 giorni
                  dalla ricezione della richiesta di regolarizzazione degli uffici,
                  delle dichiarazioni omesse ed al versamento, entro il mede-
                  simo termine, dei contributi e degli oneri accessori dovuti.
                  In caso di adempimento, entro il suddetto termine, la pen-
                  sione è liquidata secondo le decorrenze previste per i singoli
                  trattamenti.
                  In difetto di adempimento, entro il suddetto termine, la do-
                  manda decade e dovrà essere ripresentata.
                  16 bis 7 - La pensione è liquidata dall’organo competente
                  entro 90 giorni dalla presentazione della completa documen-
                  tazione istruttoria.

                                                                                       iStock.com/Marat Musabirov



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