Page 34 - Flipbook Inarcassa 4_2024
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previdenza


































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                  se professionali. Inoltre, Inarcassa consente  Invece, già con precedenti sentenze  la giu-
                                                                                               1
                  comunque la ricongiunzione non onerosa per  risprudenza si era espressa in favore dei
                  chi ha più di quindici anni di contribuzione.  professionisti, contraddicendo la posizio-
                  Attualmente la Gestione Separata INPS per-  ne dell’INPS. La Cassazione ha stabilito, ad
                  mette di accedere, ai fini pensionistici, agli  esempio, che i professionisti iscritti alle Cas-
                  istituti della totalizzazione e del cumulo, a  se previdenziali private, come Inarcassa, han-
                  condizione che si sia proceduto al versamen-  no il diritto di ottenere la ricongiunzione dei
                  to dei contributi per un minimo di cinque an-  contributi maturati presso Gestione Separa-
                  nualità piene. Ne consegue, ad esempio, che  ta per il calcolo di una pensione unica, sottoli-
                  un  iscritto a  Inarcassa  con  soli  due  anni di  neando che le differenze nei metodi di calcolo
                  versamenti presso G.S. INPS, nell’intera car-  delle pensioni tra le diverse Casse non influ-
                  riera professionale, perde i contributi versa-  iscano sulla possibilità di ricongiungere i pe-
                  ti in quei due anni e, all’atto della domanda di  riodi contributivi.
                  pensione, si troverà costretto a lavorare due  Sono quindi maturi i tempi per arrivare a una
                  anni in più per raggiungere i requisiti minimi.  regolamentazione  armonica  tra  enti  di  pre-
                  In controtendenza si pone la recente pronun-  videnza nella direzione indicata dalle recenti
                  cia del Tribunale di Torino, che ha affermato il  sentenze. <
                  diritto di ricongiungere i contributi versati al-
                  la Gestione Separata dell’INPS con quelli di
                  Inarcassa (Causa RLG n. 3511/2024).
                  L’INPS, ancora oggi, ostacola questa possi-
                  bilità, sostenendo che la Legge n. 45/90 non   1.  Sentenza della Corte di Cassazione n. 26039/2019;
                  contempli esplicitamente la Gestione Sepa-  Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3635 del 7 feb-
                                                              braio 2023; Corte d’Appello di Milano n. 1623/2021;
                  rata tra gli enti dai quali è possibile ricongiun-  Sentenza del Tribunale di Padova n. 538/2022; Senten-
                  gere i contributi versati.                  za del Tribunale di Milano n. 3344/2023.



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