Page 29 - Flipbook Inarcassa 4_2024
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a cura della Direzione Attività previdenza
Istituzionali
Sospensione dall’Albo
professionale e iscrizione
a Inarcassa
Le sospensioni brevi non intaccano previdenza e welfare
al 20 marzo 2024 è entrata in vigo- La sospensione dall’Albo era stata finora equi-
re la delibera del Comitato Naziona- parata a una cancellazione dall’Albo poiché in
D le dei Delegati riguardante la modifica entrambi i casi il professionista è impedito e
dell’articolo 7 dello Statuto per offrire mag- impossibilitato, seppure provvisoriamente, a
giori tutele agli Associati, garantendo il man- spendere il titolo professionale per esercitare
tenimento dell’iscrizione a tutti gli Architetti e l’attività e ciò comportava la cancellazione dal-
Ingegneri liberi professionisti anche in caso di
breve sospensione dall’Albo.
Scopo della nuova disposizione è assicura-
re la continuità dell’iscrizione a Inarcassa e la
tutela previdenziale agli Ingegneri/Architet-
ti destinatari di un provvedimento tempo-
raneo di sospensione dall’Albo professiona-
le, purché di durata non superiore a un anno.
La nuova norma si applica ai provvedimenti di
sospensione dall’Albo professionale o dall’e-
sercizio della professione notificati dagli Ordi-
ni di appartenenza con decorrenza pari o suc-
cessiva al 20 marzo 2024, data di pubblica-
zione del decreto interministeriale.
L’articolo 7 dello Statuto stabilisce l’obbligo
di iscrizione a Inarcassa per tutti gli Ingegne-
ri e Architetti che esercitano la libera profes-
sione con carattere di continuità ed esclusi-
vità essendo iscritti all’Albo professionale di
riferimento, in possesso di partita Iva e non
essendo iscritti ad altra forma di previden-
za obbligatoria. La modifica, che ha compor-
tato un’integrazione dell’art. 7 dello Statuto,
prevede “la sospensione dall’Albo professionale
per la durata superiore ad un anno in ragione di
un provvedimento adottato dall’Ordine profes-
sionale di appartenenza costituisce ai fini dei re-
quisiti di iscrizione ad Inarcassa elemento di de-
cadenza del carattere di continuità dell’esercizio
della libera professione”.
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