Page 29 - Flipbook Inarcassa 4_2024
P. 29

a cura della Direzione Attività   previdenza
                         Istituzionali



                                      Sospensione dall’Albo

                                      professionale e iscrizione

                                      a Inarcassa


                                      Le sospensioni brevi non intaccano previdenza e welfare


                        al 20 marzo 2024 è entrata in vigo-   La sospensione dall’Albo era stata finora equi-
                        re  la delibera del Comitato  Naziona-  parata a una cancellazione dall’Albo poiché in
                 D le dei Delegati riguardante la modifica  entrambi i casi il professionista è impedito e
                  dell’articolo 7 dello Statuto per offrire mag-  impossibilitato, seppure provvisoriamente, a
                  giori tutele agli Associati, garantendo il man-  spendere il titolo professionale per esercitare
                  tenimento dell’iscrizione a tutti gli Architetti e  l’attività e ciò comportava la cancellazione dal-
                  Ingegneri liberi professionisti anche in caso di
                  breve sospensione dall’Albo.

                  Scopo della nuova disposizione è assicura-
                  re la continuità dell’iscrizione a Inarcassa e la
                  tutela previdenziale agli Ingegneri/Architet-
                  ti destinatari di un provvedimento tempo-
                  raneo  di sospensione dall’Albo professiona-
                  le, purché di durata non superiore a un anno.
                  La nuova norma si applica ai provvedimenti di
                  sospensione dall’Albo professionale o dall’e-
                  sercizio della professione notificati dagli Ordi-
                  ni di appartenenza con decorrenza pari o suc-
                  cessiva al 20 marzo 2024, data di pubblica-
                  zione del decreto interministeriale.
                  L’articolo 7 dello Statuto stabilisce l’obbligo
                  di iscrizione a Inarcassa per tutti gli Ingegne-
                  ri e Architetti che esercitano la libera profes-
                  sione con carattere di continuità ed esclusi-
                  vità essendo iscritti all’Albo professionale di
                  riferimento, in possesso di partita Iva e non
                  essendo iscritti ad altra forma di previden-
                  za obbligatoria. La modifica, che ha compor-
                  tato un’integrazione dell’art. 7 dello Statuto,
                  prevede “la sospensione dall’Albo professionale
                  per la durata superiore ad un anno in ragione di
                  un provvedimento adottato dall’Ordine profes-
                  sionale di appartenenza costituisce ai fini dei re-
                  quisiti di iscrizione ad Inarcassa elemento di de-
                  cadenza del carattere di continuità dell’esercizio
                  della libera professione”.





                                                                                                        27
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34