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14. Pensione minima (art. 3.2) sticipata che consegua la pensione al compimento
(Rif. Regolamento Generale Previdenza, art. 28) del 70° anno di età senza aver raggiunto il requisito
dell’anzianità contributiva minima; al titolare della
Il trattamento di pensione minima, anch’esso di ca- pensione di vecchiaia unificata anticipata; al titolare
rattere assistenziale è una forma di adeguamento di un trattamento pensionistico diretto erogato da un
dell’assegno pensionistico a un importo minimo, che altro ente previdenziale e al superstite di un iscritto
INARCASSA ha mantenuto nel proprio ordina- già pensionato di altro ente; al titolare della pensio-
mento anche con l’introduzione del metodo di ne in totalizzazione o in cumulo contributivo, salvo
calcolo contributivo, seppur con alcune limitazioni. che lo stesso non abbia raggiunto i requisiti minimi
14.1 Requisiti – • La pensione minima è pari a € previsti per la pensione di vecchiaia unificata.
11.206,00 annui lordi per il 2022 (cfr. tabella O del
Regolamento Generale Previdenza) e spetta al pen- 15. Pensione di reversibilità e indiretta (art. 3.2
sionando se l’ISEE (Indicatore della Situazione Eco- lett. d))
nomica Equivalente), del proprio nucleo familiare è (Rif. Regolamento Generale di Previdenza, art. 24)
inferiore a € 31.500, importo di riferimento per le do-
mande presentate nel 2022. • La certificazione ISEE, La pensione di reversibilità, avente carattere as-
rilasciata dall’INPS, dal Comune o dai CAF, deve es- sistenziale, viene erogata agli eredi in caso di
sere riferita all’anno di presentazione della domanda decesso del professionista pensionato Inarcassa,
di pensione o nell’anno di maturazione del diritto, o iscritto in possesso dei requisiti per il diritto alla
qualora quest’ultimo si perfezioni successivamente pensione. La pensione indiretta spetta ai supersti-
alla domanda. ti dell’iscritto che abbia maturato: due anni an-
14.2 Modalità di calcolo – Una volta soddisfatto il che non consecutivi di effettiva iscrizione e contri-
requisito ISEE, l’adeguamento alla pensione minima buzione ad Inarcassa, se iscritto al momento del
avviene nella seguente misura: decesso. Si prescinde dall’anzianità minima quando
– Pensione minima di vecchiaia unificata or- l’evento è causato da infortunio; cinque anni an-
dinaria. L’importo non può essere superiore al che non consecutivi di effettiva iscrizione e contri-
minor valore tra la media dei venti redditi buzione ad Inarcassa, se non iscritto al momento
professionali rivalutati precedenti il pensio- del decesso. La Pensione indiretta spetta ai su-
namento e il valore fisso valido per l’anno di perstiti dell’iscritto già fruitore di trattamento
maturazione della pensione. Approfondimenti pensionistico a carico di altro istituto, che ab-
sul sistema di calcolo del trattamento sul sito bia compiuto almeno cinque anni di effettiva
istituzionale www.inarcassa.it: home > Presta- iscrizione e contribuzione anche non continuativi.
zioni > Approfondimenti > Pensione minima. Detta prestazione viene calcolata con le modalità
– Pensione minima di inabilità: € 11.206,00 per previste per la pensione contributiva.
l’anno 2022 (100% della pensione minima). 15.1 Aventi diritto – Coniuge del professionista
– Pensione minima di invalidità: € 7.844,20 per deceduto; figli minori; figli maggiorenni studenti
l’anno 2022 (70% della pensione minima). fino al ventiseiesimo anno di età (per corsi di studio
– Pensione indiretta minima valore pensio- universitari e post-universitari); figli maggiorenni
ne minima (euro 11.206,00) riproporzionata in inabili a proficuo lavoro o maggiorenni affetti da
trentesimi in base all’anzianità contributiva disabilità grave, accertata prima del decesso del
maturata, con un minimo non inferiore a venti professionista.
trentesimi, a cui viene applicata la percentuale 15.2 Quote spettanti – Al coniuge superstite viene
di reversibilità (60% coniuge, 20 % ciascun figlio erogato il 60% dell’importo della pensione percepita
avente diritto fino a un massimo del 100%). dal professionista deceduto; per ogni figlio a carico
14.3 Esclusioni – L’adeguamento non spetta: al viene aggiunto un ulteriore 20%, fino al massimo
titolare della pensione di vecchiaia unificata po- del 100% della pensione originariamente percepita
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