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to la tutela comprende il periodo dei cinque mesi
successivi all’ingresso in famiglia del bambino, sia
per l’adozione nazionale sia per quella internazio-
nale fino ai diciotto anni del minore. Nel caso di
affidamento provvisorio la tutela può essere fruita
entro cinque mesi dall’affidamento, per un perio-
do massimo di tre mesi; nella evenienza di aborto
spontaneo o terapeutico la tutela è garantita se
si verifica non prima del 61° giorno dalla data di
inizio di gravidanza ed entro la 25° settimana e 6
giorni di gestazione.
10.2 Presentazione della Domanda – Deve esse-
re inoltrata dalla propria area riservata su Inarcassa
OnLine (iOL) nella sezione Domande e certificati >
Domande: nel caso della gravidanza, dopo il com-
pimento del sesto mese di gestazione ed entro i
180 giorni dalla data del parto; in caso di adozio-
ne, affidamento preadottivo o provvisorio, dopo la
data dell’effettivo ingresso del bambino in famiglia
ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla
data stessa; nell’evenienza di aborto spontaneo
o terapeutico, entro il termine perentorio di 180
giorni dalla data dell’interruzione della gravidanza.
Chi opta per il regime IVA del contribuente minimo
o forfettario, può richiedere l’esonero dall’applica-
zione della ritenuta di acconto, indicando l’apposito
flag all’interno della domanda.
10.3 Misura dell’indennità – È pari ai cinque
dodicesimi dell’80% del reddito professionale per-
cepito e denunciato ai fini IRPEF dall’iscritta nel
secondo anno anteriore a quello dell’evento. In
caso di aborto spontaneo o terapeutico dopo il 61°
giorno di gravidanza, l’indennità è pari a di 1/5 di
quella ordinaria.
10.4 Indennità Minima – La misura dell’indennità
minima per l’anno 2022 è pari a € 5.191,00.
10.5 Massimo erogabile – È fissato dalla legge
15/10/2003 n. 289 e per l’anno 2022 l’importo è pari
a € 25.955,00.
10.6 Liquidazione del trattamento – Avviene al
momento in cui si verifica l’evento (nascita, aborto,
adozione o affidamento) e comunque entro il periodo
oggetto della tutela, cioè entro i tre mesi successi-
vi. La liquidazione è subordinata alla presentazione
della documentazione prevista e alla regolarità degli
adempimenti contributivi verso INARCASSA.
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