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attività produttiva l’aliquota d’imposta, per 5 anni,  • non ha diritto alla detrazione dell’IVA sugli ac-
                  è ridotta al 5%.                               quisti;
                  Sui compensi fatturati il professionista non deve  • è escluso dall’applicazione dell’Irap e degli indici

                  applicare la ritenuta d’acconto ma deve necessa-  sintetici di affidabilità (c.d. “ISA”);
                  riamente indicare in fattura la seguente dicitura:  • assolve l’imposta di bollo di 2,00 euro sulle fat-

                  “Esente da ritenuta ai sensi dell’art. 1, comma 67,   ture di importo superiore a 77,47 euro.
                  della Legge n. 190/2014”.                   Chi, nelle more della pubblicazione della Circolare
                                                                      3
                  Coloro che abbiano erroneamente subito delle rite-  esplicativa , non ha aderito al regime forfettario pur
                  nute e non abbiano più la possibilità di correggere  avendone i requisiti e, conseguentemente, ha appli-
                  l’errore, potranno chiederne il rimborso o, in alterna-  cato l’IVA con le modalità ordinarie, può emettere
                  tiva, scomputarle in dichiarazione, a condizione che  una nota di variazione per correggere i dati della fat-
         Il regime forfettario: una scelta per i professionisti
                  gli importi trattenuti siano stati regolarmente certifi-  tura emessa, salvo il diritto alla restituzione dell’im-
                  cati dal sostituto d’imposta.               porto pagato al cedente o al prestatore a titolo di
                  Gli acconti e il saldo dell’imposta sostitutiva dovuta  rivalsa.
                  sono versati con le modalità ed entro i termini or-  Analogamente a quanto previsto per l’esenzione
                  dinari stabiliti per il versamento degli acconti e del  dalla ritenuta d’acconto, le fatture emesse devono
                  saldo IRPEF.                                riportare una specifica annotazione che richiami
                                                              il riferimento normativo per l’applicazione del re-
                                                              gime forfettario: “Operazione effettuata ai sensi
                  CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI            dell’art. 1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014
                  A INARCASSA                                 così come modificato dalla Legge 208/2015 e
                                                              145/2018”.
                  I professionisti in regime forfettario sono tenuti a
                  comunicare a Inarcassa, ai fini previdenziali, i dati
                  dichiarati nel quadro LM del Modello Redditi Per-  FLAT TAX 2020
                  sone Fisiche. Nello specifico deve essere indicato
                  il reddito imponibile risultante dall’applicazione del  Sempre in materia di Flat tax, la legge di Bilancio
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                  coefficiente di redditività (78%) sui compensi/ricavi  2019  ha disposto che, a partire dal 1° gennaio
                  conseguiti nell’anno e riportato nei righi da LM22 a  2020:
                  LM27, al netto delle eventuali perdite sostenute in  • la soglia di accesso si innalzerà ulteriormente

                  anni precedenti.                               aggiungendo uno scaglione agevolato per chi ab-
                                                                 bia conseguito, nel periodo d’imposta preceden-
                                                                 te, ricavi e compensi compresi tra 65.001 euro e
                  SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI                  100.000;
                  DEL REGIME FORFETTARIO                         • il reddito non verrà determinato applicando i co-
                                                                 efficienti di redditività validi per il regime forfet-
                  Chi adotta il regime forfettario ha una serie di sem-  tario, ma sarà calcolato analiticamente e con la
                  plificazioni ai fini IVA. In particolare:      possibilità di dedurre spese e costi inerenti l’ali-
        2/2019       • emette fatture senza applicazione dell’IVA ed è   quota fiscale per questo scaglione di redditi sarà
                     esonerato dai relativi adempimenti (registrazio-
                                                                 pari al 20% (sostitutivo dell’IRPEF, delle addizio-
                     ni, liquidazioni periodiche, dichiarazioni IVA);
                     • deve numerare progressivamente le fatture rice-  nali e dell’IRAP).
                     vute ed emesse;
                     • è escluso dall’obbligo di emissione della fattura
                     elettronica, salvo per le operazioni effettuate nei   3.  Circolare 9/E/2019.
                     confronti della PA;                      4.  Art. 1 commi 17-22.



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