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• Chi nel 2018 era invece in regime ordinario può
                     effettuare il passaggio al forfettario “per op-
                     zione” ma senza dover attendere il decorso del
                     triennio previsto per l’esercizio delle opzioni in
                     materia di IVA.
                     • Chi inizia l’attività e presume di non superare la
                     soglia di 65.000 euro eserciterà l’opzione in sede
                     di presentazione del Modello AA9/12 “Dichiara-
                     zione di inizio attività, variazione dati o cessazio-
                     ne attività ai fini IVA”.

         Il regime forfettario: una scelta per i professionisti
                  DURATA

                  Il regime non ha limiti di durata. Ciò significa che
                  se ne può beneficiare fino a quando vi siano le con-
                  dizioni previste per la sua applicazione. L’eventuale
                  uscita dal regime forfettario decorre sempre dall’an-
                  no successivo.


                  COME SI CALCOLA IL REDDITO IMPONIBILE


                  Chi opta per il regime forfettario determina il reddito
                  imponibile applicando all’ammontare dei compensi
                  percepiti uno specifico coefficiente di redditività dif-
                  ferenziato in base all’attività svolta. Potrà dedurre
                  solo i contributi previdenziali versati. Ad eccezione
                  dei contributi previdenziali non potrà dedurre nessun
                  altro onere o spesa effettiva.
                  Ciò in quanto le spese sostenute nello svolgimento
                  dell’attività sono state ricomprese nella determi-
                  nazione della percentuale di redditività attribuita,
                  in via presuntiva, all’attività effettivamente eser-
                  citata.
                  Per i professionisti, il coefficiente di redditività è pari
                  al 78%.

        2/2019    L’IMPOSTA SOSTITUTIVA: ALIQUOTA


                  E MODALITÀ DI VERSAMENTO

                  Il reddito imponibile, così determinato, viene tas-
                  sato all’aliquota del 15% (c.d. Flat Tax). Si tratta
                  di un’imposta “unica” che sostituisce l’IRPEF, le
                  addizionali e l’IRAP. Per chi intraprende una nuova



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