Page 54 - Inarcassa 2_2019
P. 54
• Chi nel 2018 era invece in regime ordinario può
effettuare il passaggio al forfettario “per op-
zione” ma senza dover attendere il decorso del
triennio previsto per l’esercizio delle opzioni in
materia di IVA.
• Chi inizia l’attività e presume di non superare la
soglia di 65.000 euro eserciterà l’opzione in sede
di presentazione del Modello AA9/12 “Dichiara-
zione di inizio attività, variazione dati o cessazio-
ne attività ai fini IVA”.
Il regime forfettario: una scelta per i professionisti
DURATA
Il regime non ha limiti di durata. Ciò significa che
se ne può beneficiare fino a quando vi siano le con-
dizioni previste per la sua applicazione. L’eventuale
uscita dal regime forfettario decorre sempre dall’an-
no successivo.
COME SI CALCOLA IL REDDITO IMPONIBILE
Chi opta per il regime forfettario determina il reddito
imponibile applicando all’ammontare dei compensi
percepiti uno specifico coefficiente di redditività dif-
ferenziato in base all’attività svolta. Potrà dedurre
solo i contributi previdenziali versati. Ad eccezione
dei contributi previdenziali non potrà dedurre nessun
altro onere o spesa effettiva.
Ciò in quanto le spese sostenute nello svolgimento
dell’attività sono state ricomprese nella determi-
nazione della percentuale di redditività attribuita,
in via presuntiva, all’attività effettivamente eser-
citata.
Per i professionisti, il coefficiente di redditività è pari
al 78%.
2/2019 L’IMPOSTA SOSTITUTIVA: ALIQUOTA
E MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il reddito imponibile, così determinato, viene tas-
sato all’aliquota del 15% (c.d. Flat Tax). Si tratta
di un’imposta “unica” che sostituisce l’IRPEF, le
addizionali e l’IRAP. Per chi intraprende una nuova
52

