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POLIZZA INFORTUNI FACOLTATIVA
                                                        Sintesi delle Prestazioni
                ISCRITTI E PENSIONATI ISCRITTI



                La società garantisce le seguenti coperture assicurative per le conseguenze dirette ed esclusive di un infortunio indennizzabile:
                1. Morte e morte presunta

                2. Invalidità permanente
                3. Indennità giornaliera
                Per infortunio indennizzabile si considera un evento fortuito, violento ed esterno che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che
                abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva una invalidità permanente o la morte o l’inabilità temporanea dell’assicurato.

                La garanzia è operante per i soli iscritti ad Inarcassa che già godono della Copertura Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi a carico dell’Associazione
                e può essere sottoscritta e annualmente rinnovata fino al compimento dei 70 anni di età. La garanzia non è estendibile ai pensionati non iscritti e
                ai familiari. La garanzia è operante a condizione che l’evento – comprovato da certificazione medica e cartella clinica – sia successivo alla data di
                                      successivo
                decorrenza della polizza o comunque successiva alla data di inserimento in copertura dell’assicurato. E’ facoltà dell’iscritto di aderire a una o più
                coperture assicurative tra quelle previste e/o optare per massimali superiori.
                1.       Morte e morte presunta da infortunio

                In caso di morte o morte presunta dell’assicurato a seguito di infortunio la Società corrisponde un indennizzo, a seconda del massimale prescelto,
                pari a € 50.000/100.000/200.000 in parti uguali ai Beneficiari (ovvero agli eredi legittimi e testamentari) dell’assicurato. L’indennizzo è dovuto
                se la morte dell’assicurato si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio, avvenuto
                durante il periodo di validità della polizza.

                2.       Invalidità permanente da infortunio
                In caso di infortunio che comporti all’assicurato un’invalidità permanente di grado superiore al 66% la Società corrisponde un indennizzo, a seconda
                del massimale prescelto, pari a € 50.000/100.000/200.000. L’indennizzo è dovuto se l’invalidità permanente si verifica – anche successivamente
                alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio, avvenuto durante il periodo di validità della polizza.
                Per la determinazione del grado di invalidità la Società farà riferimento alla tabella annessa al T.U. sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
                e le malattie professionali approvato con D.P.R. del 30/06/1965 n. 1124.

                3.       Indennità integrativa giornaliera da infortunio
                In caso di infortunio che comporti un ricovero o una inabilità temporanea (totale o parziale) dell’assicurato dovuta ad ingessatura e/o immobilizzazione
                la Società corrisponde una indennità giornaliera (diaria) – ad integrazione di quella di cui al punto M delle GARANZIE ACCESSORIE - nel limite di
                40 giorni per sinistro (ricovero, ingessatura o immobilizzazione) e di 100 giorni per anno assicurativo.
                La liquidazione della diaria giornaliera viene corrisposta con i seguenti criteri e misura:

                ·         Ricovero € 50,00/100,00/200,00 per ciascun giorno di effettiva permanenza nell’istituto di cura (compresi quello iniziale e quello finale);
                ·         Ingessatura € 50,00/100,00/200,00 per ciascun giorno di ingessatura a partire dal giorno di applicazione sino a quello di rimozione della
                          stessa;
                ·         Immobilizzazione € 50,00/100,00/200,00 per ciascun giorno di effettiva immobilizzazione.

                In caso di immobilizzazione mediante tutori ortopedici esterni di materiale vario, fissatori esterni, stecche digitali che raggiungano le stesse finalità
                terapeutiche del gesso e la cui applicazione sia resa necessaria a seguito di fratture ossee, l’indennità verrà corrisposta purché l’applicazione di
                tali mezzi di immobilizzazione sia prescritta da specialista ortopedico e per il numero di giorni dallo stessa specialista prescritti.

                La garanzia è operante esclusivamente per gli iscritti Inarcassa fino all’età di 70 anni e non è estendibile ai pensionati non iscritti e ai familiari. Il
                diritto all’indennità per la presente garanzia è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.
                4.       Cumulo di indennità

                Non sono cumulabili le indennità per morte e invalidità permanente di cui ai punti 1 e 2. La diaria giornaliera per ingessatura e/o immobilizzazione
                è corrisposta per i giorni eccedenti quelli per i quali è attribuita l’indennità giornaliera da ricovero.
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