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L’ISTITUZIONE                               Semplificando il più possibile, con riferimento
                  In generale, chiunque svolga un’attività ha il dove-  alle modalità esplicative della nostra professio-
                  re di accantonare un risparmio previdenziale per il  ne, possiamo limitarci a differenziare le due con-
                  sostegno economico che gli necessiterà una volta  dizioni di:
                  in quiescenza; il modello di “risparmio” per gli Ar-    • attività di LIBERA PROFESSIONE, che richie-
                  chitetti e Ingegneri che esercitano la professione in   de l’iscrizione obbligatoria a Inarcassa;
                  forma di pensione è garantito da Inarcassa.     • attività svolta in regime di LAVORO DIPEN-
                  La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza de-  DENTE, che prevede l’iscrizione obbligato-
                  gli  Ingegneri  e  Architetti  Liberi  Professionisti,  dal   ria all’INPS (Istituto Nazionale per la Previden-
                  1° gennaio 1972 è il presidio previdenziale e assi-  za Sociale).
                  stenziale degli Ingegneri e Architetti che esercitano  Tuttavia, per gli Architetti e Ingegneri che svolgono
                  la libera professione, sancito, prima dalla legge n.  l’attività di Lavoro Dipendente e sono iscritti all’Al-
                  1046 dell’11 novembre 1971 e successivamente con  bo  Professionale,  rimane  aperta  al  tempo  stesso
                  la prima riforma, dalla legge n. 6 del 3 gennaio 1981,  anche la  strada dell’attività di Libera Professione;
                  fino alla privatizzazione dell’attuale Inarcassa, avve-  per questa fattispecie, di conseguenza, svolgendo la
                  nuta con il D.lgs. n. 509 del 30 giugno 1994.   doppia attività si raddoppia la copertura previ-
         Vademecum Previdenziale dell’Associata/o
                                                              denziale:
                  1. L’ISCRIZIONE A INARCASSA                    • per l’attività professionale svolta come LAVORO
                  Ora che abbiamo inquadrato l’ambito in cui vengono   DIPENDENTE, il professionista rimane iscritto
                  stabiliti i suddetti obblighi, è necessario che Tu sap-  presso l’Istituto a cui il datore di lavoro versa i
                  pia, anzitutto, quali sono i requisiti per l’iscrizione a   relativi contributi previdenziali, l’INPS;

                  Inarcassa, il dovere n. 1 per avere le carte in regola.  • per l’attività di  LIBERA PROFESSIONE, non
                                                                 potrà iscriversi a Inarcassa, ma è tenuto a iscri-
                  1.1 Requisiti di iscrivibilità                 versi alla GESTIONE SEPARATA INPS.
                  Conseguita la Laurea e superato l’Esame di Stato, per  Dal punto di vista fiscale, inoltre, per l’esercizio
                  poter esercitare la professione, il passo successivo è  dell’attività di libera professione occorre essere in
                  l’iscrizione all’ALBO PROFESSIONALE corrispon-  possesso della PARTITA IVA individuale e/o di as-
                  dente al Titolo conseguito di Architetto o Ingegnere, o  sociazione e/o societaria (società di professionisti o
                  ad entrambi, se raggiunto il “doppio traguardo” nella  tra professionisti).
                  facoltà di Ingegneria Edile e Architettura.   Dalla sintesi tracciata, si rileva come l’iscrizione a
                  Le  strade della Previdenza, invece, si dividono in  Inarcassa sia obbligatoria per gli Ingegneri e gli Ar-
                  funzione della tipologia di svolgimento dell’attività,  chitetti che esercitano la Libera Professione con
                  autonoma o dipendente, in quanto da questa scelta  carattere di continuità, vale a dire che siano al
                  scaturiscono obblighi previdenziali diversi.   tempo stesso:




                      • iscritti all’Albo Professionale;
                      • in possesso di partita IVA individuale e/o di associazione profes-  Requisiti di   1
        3-4/2025      • non assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria.   ISCRIVIBILITÀ
                      sionale e/o societaria (società di professionisti o tra professionisti);













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