Page 28 - Inarcassa 3_2021
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spazio aperto
        a cura di M. P. Irene Fiorentino



                                      Le domande degli iscritti




                                      Prestazione supplementare ex art. 25 del R.G.P.
                                      Come in precedenza segnalato continuo a sollecitare un concreto e ra-
                                      pido intervento teso a sanare la situazione di palese e immotivata in-
                                      giustizia di cui al comma 2 ex art.25 che, contrariamente a quanto av-
                                      viene per il calcolo delle pensioni ordinarie, non comprende per il calco-
                                      lo della prestazione supplementare per i pensionati iscritti l’ammonta-
                                      re versato per il contributo integrativo la cui quota minima è comunque
                                      obbligatoria.
                                      La presente costituisce interruzione dei termini e denuncia dell’incosti-
                                      tuzionale disparità di trattamento nonché richiesta di rivalsa della quo-
                                      ta non percepita anche a valere sul sofferto supplemento pensionistico
                                      già percepito dallo scrivente per il quinquennio 2013-2018.
                                      Certo di un concreto riscontro e di un intervento sanatorio della Giunta
                                      esecutiva Inarcassa, invio i miei migliori saluti.

                                                                                   Un pensionato di Roma


                                      Gentile Collega, in merito alla Sua richiesta di computare nel calcolo della
                                      prestazione supplementare anche la contribuzione integrativa, lamentando
                                      la incostituzionalità dell’art. 25.2 del Regolamento Generale di Previdenza e
                                      alla conseguente richiesta di ricalcolo della prestazione supplementare ero-
                                      gata per il quinquennio 2013-2018, pur prendendo atto delle motivazioni
                                      esposte, la stessa non può essere accolta in quanto contraria alla norma-
                                      tiva vigente, approvata dai Ministeri Vigilanti.
                                      La retrocessione del contributo integrativo nel montante individuale dei
                                      trattamenti pensionistici nella misura determinata dall’art. 26.5 del Re-
                                      golamento Generale di Previdenza, è stata introdotta, a decorrere dal
                                      01/01/2013, allorquando a detti trattamenti, fino ad allora calcolati con
                                      il sistema retributivo più generoso, è stato applicato il metodo contributi-
                                      vo, allo scopo di mitigare gli effetti della variazione per le nuove generazio-
                                      ni con anzianità previdenziali più contenute al momento della maturazio-
                                      ne del diritto.
                                      La prestazione supplementare reversibile era calcolata con il metodo contri-
                                      butivo anche prima della riforma quando i contributi utili al calcolo erano pari
                                      al 95% del contributo soggettivo entro i limiti della tabella A del Regolamen-
                                      to Generale di Previdenza.
                                      Anche in questo caso il rendimento dell’istituto è stato migliorato introdu-
                                      cendo l’opportunità di far rientrare nel calcolo della prestazione supplemen-
                                      tare, il 100% contributi facoltativi versati ed elevando al 100% la misura dei
                                      contributi soggettivi utili al calcolo a decorrere dal 01/01/2014.
                                      Info sito web www.inarcassa.it, Regolamento generale di previdenza.






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