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spazio aperto
a cura di M. P. Irene Fiorentino
Le domande degli iscritti
Contribuzione versata ad altri istituti
Controllando l’estratto conto ho potuto notare che nel periodo dal 1994
al 2000 non risultano compresi i periodi durante i quali ho insegnato in
diverse Scuole Superiori. Poiché ero con partita Iva aperta e docente a
tempo determinato (nomina del provveditore o del Preside) avevo dirit-
to a contributi ridotti, contributi che sono indicati, dovuti ad attività di
libera professionista.
Sono quindi a richiedere come posso fare per far risultare sull’estrat-
to citato i periodi di contribuzioni versati alla ex Inpdap. Questo perché
ho provato ad inserire ma essendo quel periodo attualmente in capo ad
Inps mi trovo scritto: Le segnalazioni per periodi riguardanti la contri-
buzione in INPS Gestioni Private o in INPS Gestione Dipendenti Pubbli-
ci dovranno essere effettuate rispettivamente dai menu: Posizione As-
sicurativa - Segnalazioni Contributive - Posizione Assicurativa - RVPA
Dipendenti Pubblici.
Accedendo con SPID nel sito INPS non riesco ad entrare. Il Vostro sito
mi dirotta sul sito INPS (dove ho notato che la funzione logout non ri-
sponde a dovere).
Come mi consigliate di procedere?
Un ingegnere di Modena
Gentile Ingegnere, l’iscrizione ad Inarcassa è obbligatoria per gli ingegne-
ri e gli architetti che svolgono l’attività professionale con carattere di conti-
nuità e che risultano contemporaneamente iscritti all’Albo professionale,
non iscritti ad altra Gestione previdenziale obbligatoria in conseguenza
di un rapporto di lavoro dipendente o altra attività esercitata, in posses-
so di partita IVA (articoli 7 dello Statuto e 1 del Regolamento Generale Pre-
videnza “2012”).
La mancata presenza nel casellario degli attivi dei periodi di dipendenza svol-
ti negli anni dal 1997 al 2000 deve essere segnalata direttamente all’Inps ex
INPDAP ai fini della ricostruzione della sua carriera lavorativa.
Inarcassa non ha la competenza per accedere agli archivi dei lavorato-
ri dipendenti.
Corre l’obbligo segnalare che, stante l’aggiornamento previdenziale relativo ai
periodi di dipendenza che andrà a completare, l’art. 11 comma 2 del Rego-
lamento Generale di Previdenza, sancisce la decadenza della potestà di Inar-
cassa ad effettuare le rettifiche di periodi di iscrizione per assenza dei requisiti
sopra indicati, limitatamente al quinquennio precedente la data del provve-
dimento di revisione. Ovviamente i periodi di iscrizione e di contribuzione so-
vrapposti, non più modificabili, restano acquisiti ai fini pensionistici ad Inar-
cassa e quelli versati all’Inps restano di competenza acquisiti a tale Ente.
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