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previdenza
soci, anche ai soci per prestazioni tecniche da l’inquadramento fiscale, in assenza di una
o per finalità di investimento. esplicita norma di rango primario, è interve-
È espressamente escluso dall’ambito di ap- nuta l’Agenzia delle Entrate che con interpello
plicazione della società tra professionisti l’e- del 9 maggio 2014 ha chiarito che “Dette so-
sercizio delle professioni “non protette”, cioè cietà professionali (StP) non costituiscono un ge-
di quelle professioni non organizzate in ordini nere autonomo con causa propria, ma apparten-
e collegi. Queste attività possono essere co- gono alle società tipiche disciplinate dai titoli V
munque esercitate sia attraverso un contratto e VI del libro V del Codice Civile e, pertanto, so-
d’opera intellettuale sia nell’ambito di attività no soggette integralmente alla disciplina legale
imprenditoriale, in forma individuale o societa- del modello societario prescelto (….). Ne conse-
ria. Gli esercenti una professione “non protet- gue che anche per le StP trovano conferma le
ta” non possono partecipare come soci pro- previsioni [...] del TUIR, per effetto delle quali il
fessionisti. Rimane aperta tuttavia, la possibi- reddito complessivo delle società, [...] da qualsi-
lità degli esercenti una professione “non pro- asi fonte provenga, è considerato reddito d’im-
tetta” di partecipare a una StP in qualità di soci presa.” L’Agenzia delle Entrate ha tenuto a
per prestazioni tecniche o per finalità di inve- precisare che i chiarimenti forniti riguardano
stimento. Tra i soci finanziatori rientrano an- esclusivamente i profili fiscali e non implicano
che le Società di Ingegneria. una valutazione sugli aspetti civilistici e pre-
Le StP possono essere costituite nelle forme videnziali. Le Casse professionali hanno tut-
di società mono-disciplinari, che hanno co- tavia colmato questo vuoto legislativo rece-
me oggetto l’esercizio di un’attività profes- pendo nei propri ordinamenti il nuovo model-
sionale per la quale sia prevista l’iscrizione in lo societario professionale. La disciplina pre-
albi o elenchi regolamentati nel sistema or- videnziale che ne è derivata replica quella del-
dinistico; o nella forma della società multidi- la Società di Professionisti (SdP), di cui costi-
sciplinare per l’esercizio di più attività profes- tuisce tuttavia una variante:
sionali. In caso di esercizio di attività multidi- • Il reddito da StP è assimilabile sotto il pro-
sciplinari la società tra professionisti è iscrit- filo previdenziale al reddito professionale:
ta presso l’albo o collegio relativo all’attivi- il contributo soggettivo è calcolato sul red-
tà individuata come prevalente nello statu- dito del singolo socio professionista, in ra-
to o atto costitutivo. In ogni caso, sia le so- gione della quota societaria detenuta;
cietà mono-disciplinari, sia quelle multidisci- • il volume di affari professionale da StP, su
plinari possono essere costituite nelle forme cui viene calcolato il contributo integrativo,
della società di persone (ss, snc, sas), società segue una analoga applicazione, facendo
di capitali (spa, sapa, srl) e società cooperati- attenzione alla circostanza che la società
ve (con un numero di soci non inferiore a tre). può essere partecipata anche da soci di ca-
pitale e in questo caso la contribuzione in-
StP e Inarcassa: fatturazione tegrativa fatturata andrà redistribuita sui
delle prestazioni e obblighi contributivi soli soci professionisti (quota societaria ri-
Analizziamo adesso il regime previdenzia- proporzionata). Un’attenzione particolare va
le di una Società tra Professionisti. Va pre- inoltre rivolta alle società aventi un oggetto
messo che né la norma istitutiva delle StP multidisciplinare, costituite cioè da sogget-
(Legge 183/2011), né il relativo regolamen- ti iscritti a più albi, ordini o collegi, in quan-
to di attuazione (D.M. 34/2013) si sono oc- to si complicano gli adempimenti relativi al-
cupati di definire la natura del reddito prodot- la fatturazione della prestazione professio-
to dalla società ed il conseguente trattamen- nale, agli obblighi dichiarativi e alla determi-
to fiscale e previdenziale. Per quanto riguar- nazione della base imponibile contributiva,
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