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buti previdenziali in due Paesi diversi e che in questo caso ha la preva-
lenza il paese in cui si ha il principale centro delle attività professiona-
li. Infine vorrei capire cosa devo fare per recuperare i contributi pagati
in Inghilterra tra il 1999 e il 2002 e se esiste la possibilità di totalizzare
o congiungere i contributi versati all’estero nei primi anni della mia at-
tività professionale”.
Un iscritto architetto di Milano
In caso di apertura di altra posizione previdenziale in un altro Paese della
UE (nel Suo caso, pur non appartenendo la Svizzera alla Comunità Europea,
si applica sin dal 01/06/2002 la normativa comunitaria in base all’accordo
tra la UE e la Confederazione Svizzera) gli attuali periodi assicurativi matura-
ti presso Inarcassa potranno:
• essere cumulati – dopo aver maturato i requisiti pensionistici presso l’ulti-
ma gestione previdenziale di iscrizione ai fini della liquidazione di una pen-
sione unica, a titolo gratuito, ai sensi del Regolamento CEE n. 1408/1971;
• oppure dare luogo – al compimento dei 70 anni di età – alla liquidazione
della pensione Inarcassa di vecchiaia posticipata.
In merito ai contributi versati in Inghilterra, suggeriamo di verificare la con-
venzione tra INPS e Gestione previdenziale estera (in Inghilterra) nella quale
è avvenuta la contribuzione, allo scopo di effettuare successivamente la ri-
congiunzione tra INPS e Inarcassa. In assenza di possibilità di ricongiunzione
si può accedere alla totalizzazione.
Per i periodi lavorativi svolti nell’ambito dell’Unione europea è in vigore il cri-
terio generale della totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini della matu-
razione del diritto a pensione.
La totalizzazione europea deve essere richiesta all’INPS nel paese di residen-
za e opera in presenza di un periodo minimo di assicurazione e contribuzione
maturato presso ciascuno Stato pari ad almeno 52 settimane.
Pensione di vecchiaia unificata anticipata
“Ho presentato domanda per la pensione di vecchiaia unificata antici-
pata ma pare ci siano problemi in quanto precedentemente avevo fatto
domanda di riscatto del contributo in deroga dell’anno 2016. Può spie-
garmi meglio il diritto e le procedure da seguire?”.
Un iscritto ingegnere di Piacenza
La domanda di pensione di vecchiaia unificata anticipata è incompatibile con
una precedente domanda di riscatto del contributo in deroga dell’anno 2016
(secondo quanto previsto dagli artt. 4, 12 e 27 / Regolamento di Previdenza
Generale 2012 – Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni).
L’iscritto potrà revocare la domanda di riscatto dell’anno 2016 con la conse-
guente liquidazione del trattamento pensionistico o confermare la domanda
di riscatto in deroga con la conseguente reiezione della domanda di pensio-
ne che potrà essere ripresentata soltanto dopo il versamento dell’onere con-
tributivo connesso all’operazione di riscatto. <
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